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Ordinanza

Ordinanza n. 2060/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) della nota del Comune di Portici prot. n. 25158 del 25 marzo 2026, recante sospensione della comunicazione di fine lavori in relazione alla SCIA n. 84934 del 5 novembre 2024; b) della nota del Comune di Portici prot. n. 27766 del 3 aprile 2026, avente a oggetto “Comunicazione di improcedibilità della CILA prot. n. 25007 del 25/03/2026”; c) della nota del Comune di Portici prot. n. 30524 del 13 aprile 2026, avente a oggetto “Oneri di urbanizzazione per cambio destinazione d’uso urbanisticamente rilevante dei locali appartenenti al complesso edilizio di proprietà dell’Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re, ai sensi degli artt. 23ter del DPR 380/01 e s.m.i., dell’art. 7 NTA del PUC e degli artt. 5-72-74 del RUEC vigente – Rif. istanza di SCIA alternativa al PdC prot. 84934 del 05.11.2024. Ubicazione: Corso Garibaldi n. 197 – NCEU F. 4 P.lle 88 sub 10-11-13-14-15”; d) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale e, per quanto di ragione, laddove ritenute lesive, della nota del Comune di Portici dell’11 novembre 2024 prot. n. 86366 e della successiva nota prot. n. 7074 del 27 gennaio 2025; nonché per l’accertamento della non debenza in assoluto – ovvero nella misura indicata nella nota prot. n. 30524 del 13 aprile 2026 – degli oneri di urbanizzazione per la pratica SCIA prot. n. 84934 del 5 novembre 2024; nonché, laddove necessario, per la disapplicazione in parte qua del Regolamento Edilizio del Comune di Portici e della delibera del Consiglio comunale n. 4 del 21 luglio 2016, di determinazione degli oneri di urbanizzazione;

Giustizia amministrativa202603973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sospensione della comunicazione di fine lavori relativa a una SCIA, improcedibilità di una CILA e richiesta di pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria e gestore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le note comunali con cui il Comune di Portici ha sospeso la comunicazione di fine lavori relativa alla SCIA n. 84934 del 5 novembre 2024, ha dichiarato l'improcedibilità della CILA prot. n. 25007 del 25 marzo 2026 e ha richiesto il pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione in relazione al cambio di destinazione d'uso dei locali. Ha inoltre chiesto l'accertamento della non debenza, totale o parziale, degli oneri e, ove necessario, la disapplicazione del regolamento edilizio comunale e della deliberazione consiliare di determinazione degli oneri. In sede cautelare ha domandato la sospensione dei provvedimenti sub a) e sub b), assumendo che la loro efficacia incidesse sulla possibilità di presentare la segnalazione certificata di agibilità, necessaria per ottenere o mantenere le autorizzazioni amministrative funzionali alla prosecuzione dell'attività di formazione esercitata nella struttura. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure rivolte alla quantificazione degli oneri.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha considerato che le questioni controverse necessitassero di un esame nella più congrua sede di merito. Tuttavia, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e al fine di giungere alla decisione di merito mantenendo integra la situazione sostanziale, ha accolto la domanda cautelare. Ha quindi sospeso l'efficacia della nota comunale prot. n. 25158 del 25 marzo 2026, relativa alla sospensione della comunicazione di fine lavori della SCIA, e della nota prot. n. 27766 del 3 aprile 2026, relativa all'improcedibilità della CILA. L'ordinanza non sospende espressamente la richiesta di pagamento degli oneri e dei costi di costruzione contenuta nella nota prot. n. 30524 del 13 aprile 2026 e non definisce nel merito la debenza degli oneri, la legittimità del cambio di destinazione d'uso o la validità degli ulteriori atti impugnati. È stata fissata l'udienza pubblica del 28 aprile 2027 per la trattazione del merito; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare; il giudice ha accolto l'istanza di sospensione nel bilanciamento degli interessi contrapposti e per preservare l'effettività della futura decisione di merito.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell'atto comunale relativo agli oneri di urbanizzazione per il cambio di destinazione d'uso; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla disciplina edilizia e agli oneri connessi al cambio di destinazione d'uso; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione delle disposizioni sostanziali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni controverse richiedono un esame più approfondito nella fase di merito, il giudice può sospendere provvisoriamente l'efficacia degli atti impugnati per preservare integra la situazione sostanziale fino alla decisione definitiva.
  • Il bilanciamento degli interessi contrapposti può giustificare la sospensione cautelare di atti comunali che incidano sulla possibilità di completare gli adempimenti edilizi e conseguire l'agibilità necessaria alla prosecuzione di un'attività, anche quando il giudice non definisca ancora nel merito la legittimità degli atti e la debenza degli oneri.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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