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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia in carcere) successiva alla condanna in primo grado. Il Procuratore ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis c.p., 274 e 275 c.p.p., e difetto di motivazione, sostenendo che: 1) per il reato di associazione mafiosa opera la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3) e la sentenza di condanna costituisce elemento sopravvenuto che giustifica l'aggravamento; 2) la condanna, l'intraneità storica all'ndrangheta e l'assenza di segni di resipiscenza integrerebbero esigenze cautelari eccezionali; 3) le condizioni di salute del condannato non sarebbero incompatibili con il regime carcerario.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro abbia correttamente applicato i principi di diritto: ha valutato congiuntamente la sentenza di condanna e altri elementi sopravvenuti, dando rilievo al fattore temporale (la partecipazione all'associazione è stata accertata fino a dicembre 2019 e la condanna risale al 20/11/2023) e all'assenza di elementi indicativi di collegamenti attuali con il contesto territoriale. Tale trascorso temporale e la mancanza di indizi di perdurante pericolosità sono stati ritenuti idonei a superare la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare; inoltre, la mera gravità del reato e la condanna non sono risultati, da soli, sufficienti a fondare l'aggravamento ex art. 275, comma 4-bis, senza altri elementi specifici sulle condotte attuali, precedenti o pendenze che dimostrino la certezza della prosecuzione di delitti analoghi.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)»

    La valutazione delle esigenze cautelari post-condanna deve essere congiunta: la sentenza costituisce elemento rilevante ma non sufficiente di per sé; vanno considerati anche modalità del fatto e altri elementi sopravvenuti per verificare rischio di fuga o di reiterazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riconosciuta la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per i delitti associativi (art. 416-bis), ma la Corte ammette che tale presunzione può essere superata mediante elementi concreti, come il lungo intervallo temporale privo di condotte recenti indicative di pericolosità

  • art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Per fondare un aggravamento sulla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non è sufficiente la gravità della condotta e la sentenza: è necessaria una valutazione complessiva che comprenda precedenti penali, pendenze e altri elementi che diano certezza della prosecuzione di reati della stessa specie

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come reato associativo mafioso che, per la sua natura, comporta una presunzione di necessità della custodia cautelare; tuttavia la sua applicazione cautelare può essere temperata da elementi fattuali sopravvenuti che dimostrino la cessazione dei legami o l'assenza di pericolosità attuale

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che indica le esigenze cautelari (in particolare lettere b) e c) relative al pericolo di fuga e di reiterazione); va valutata insieme agli artt. 275 e 275-bis per decidere la compatibilità o l'aggravamento delle misure

Massime di principio

  • La pronuncia di condanna in primo grado, anche con pena elevata, non determina automaticamente l'aggravamento della misura cautelare: occorre una valutazione congiunta con altri elementi specifici e sopravvenuti.
  • Per i reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ma tale presunzione può essere superata da prove concrete che dimostrino l'assenza di collegamenti attuali o la cessazione della pericolosità, anche in ragione del tempo trascorso dai fatti.
  • La gravità del reato e le modalità della condotta, se isolate, non bastano a fondare l'aggravamento ex art. 275, comma 4-bis: è necessaria una valutazione complessiva che includa precedenti, pendenze e condotte recenti indicatrici di prosecuzione delinquenziale.
  • Il fattore temporale (intervallo significativo senza condotte recenti) può concorrere a vincere la presunzione di perdurante pericolosità e giustificare il mantenimento di misure meno afflittive.
  • Condizioni di salute rilevanti vanno valutate attentamente: se non risultano incompatibili con il regime carcerario, non impediscono automaticamente l'aggravamento, ma costituiscono un elemento da integrare nella valutazione complessiva delle esigenze cautelari.

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