Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia in carcere) successiva alla condanna in primo grado. Il Procuratore ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis c.p., 274 e 275 c.p.p., e difetto di motivazione, sostenendo che: 1) per il reato di associazione mafiosa opera la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3) e la sentenza di condanna costituisce elemento sopravvenuto che giustifica l'aggravamento; 2) la condanna, l'intraneità storica all'ndrangheta e l'assenza di segni di resipiscenza integrerebbero esigenze cautelari eccezionali; 3) le condizioni di salute del condannato non sarebbero incompatibili con il regime carcerario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro abbia correttamente applicato i principi di diritto: ha valutato congiuntamente la sentenza di condanna e altri elementi sopravvenuti, dando rilievo al fattore temporale (la partecipazione all'associazione è stata accertata fino a dicembre 2019 e la condanna risale al 20/11/2023) e all'assenza di elementi indicativi di collegamenti attuali con il contesto territoriale. Tale trascorso temporale e la mancanza di indizi di perdurante pericolosità sono stati ritenuti idonei a superare la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare; inoltre, la mera gravità del reato e la condanna non sono risultati, da soli, sufficienti a fondare l'aggravamento ex art. 275, comma 4-bis, senza altri elementi specifici sulle condotte attuali, precedenti o pendenze che dimostrino la certezza della prosecuzione di delitti analoghi.
Norme richiamate
art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
«contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)»
La valutazione delle esigenze cautelari post-condanna deve essere congiunta: la sentenza costituisce elemento rilevante ma non sufficiente di per sé; vanno considerati anche modalità del fatto e altri elementi sopravvenuti per verificare rischio di fuga o di reiterazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riconosciuta la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per i delitti associativi (art. 416-bis), ma la Corte ammette che tale presunzione può essere superata mediante elementi concreti, come il lungo intervallo temporale privo di condotte recenti indicative di pericolosità
art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Per fondare un aggravamento sulla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non è sufficiente la gravità della condotta e la sentenza: è necessaria una valutazione complessiva che comprenda precedenti penali, pendenze e altri elementi che diano certezza della prosecuzione di reati della stessa specie
art. 416-bis cod. pen.
Rilevato come reato associativo mafioso che, per la sua natura, comporta una presunzione di necessità della custodia cautelare; tuttavia la sua applicazione cautelare può essere temperata da elementi fattuali sopravvenuti che dimostrino la cessazione dei legami o l'assenza di pericolosità attuale
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che indica le esigenze cautelari (in particolare lettere b) e c) relative al pericolo di fuga e di reiterazione); va valutata insieme agli artt. 275 e 275-bis per decidere la compatibilità o l'aggravamento delle misure
Massime di principio
- La pronuncia di condanna in primo grado, anche con pena elevata, non determina automaticamente l'aggravamento della misura cautelare: occorre una valutazione congiunta con altri elementi specifici e sopravvenuti.
- Per i reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, ma tale presunzione può essere superata da prove concrete che dimostrino l'assenza di collegamenti attuali o la cessazione della pericolosità, anche in ragione del tempo trascorso dai fatti.
- La gravità del reato e le modalità della condotta, se isolate, non bastano a fondare l'aggravamento ex art. 275, comma 4-bis: è necessaria una valutazione complessiva che includa precedenti, pendenze e condotte recenti indicatrici di prosecuzione delinquenziale.
- Il fattore temporale (intervallo significativo senza condotte recenti) può concorrere a vincere la presunzione di perdurante pericolosità e giustificare il mantenimento di misure meno afflittive.
- Condizioni di salute rilevanti vanno valutate attentamente: se non risultano incompatibili con il regime carcerario, non impediscono automaticamente l'aggravamento, ma costituiscono un elemento da integrare nella valutazione complessiva delle esigenze cautelari.
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