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Sentenza

Sentenza del 01/02/2016 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Utilizzazione di dati bancari acquisiti irritualmente e trasmessi dall'autorità finanziaria di altro Stato comunitario a quella italiana (lista Falciani) - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'utilizzo, ai fini dell'accertamento delle imposte, di dati bancari trasmessi dalla Francia all'Italia ai sensi della Direttiva 77/799/CEE, sostenendo che fossero stati acquisiti illecitamente e in violazione della riservatezza bancaria. Contestava inoltre gli effetti della presunzione prevista dall'art. 12 del d.l. 78/2009 per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei dati della "lista Falciani" come elementi indiziari, anche se acquisiti irritualmente, salvo che una specifica norma ne stabilisca l'inutilizzabilità o siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale. L'Amministrazione destinataria non era tenuta a verificare preventivamente le modalità illecite con cui i dati erano stati acquisiti dall'autorità estera. È stata inoltre riconosciuta l'applicabilità della presunzione legale relativa prevista dall'art. 12 del d.l. 78/2009: spetta al contribuente dimostrare che le attività o gli investimenti non dichiarati detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata non derivano da evasione fiscale.

Norme richiamate

  • Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977

    Consente lo scambio di informazioni fiscali tra le autorità degli Stati membri; i dati trasmessi possono essere utilizzati dall'autorità italiana senza una preventiva verifica delle modalità con cui l'autorità estera li ha acquisiti.

  • Art. 12 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

    Introduce una presunzione legale relativa secondo cui le attività e gli investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata e non dichiarati in Italia si presumono collegati a redditi sottratti a imposizione, salvo prova contraria del contribuente.

  • Ordinanza della Corte di cassazione 28 aprile 2015, n. 8605

    Afferma che gli elementi indiziari acquisiti irritualmente sono utilizzabili nel procedimento tributario, salvo specifiche ipotesi di inutilizzabilità previste dalla legge o la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un elemento probatorio o indiziario non è automaticamente inutilizzabile solo perché acquisito in modo irrituale o con modalità illecite: occorre una specifica previsione normativa di inutilizzabilità oppure la lesione di un diritto fondamentale.
  • I dati bancari scambiati tra autorità fiscali di Stati diversi possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria destinataria anche senza una verifica preventiva della legittimità dell'acquisizione originaria da parte dello Stato estero.
  • Quando sono contestate attività finanziarie non dichiarate detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, opera una presunzione relativa a carico del contribuente, che deve fornire una prova concreta dell'origine lecita e non imponibile delle somme.
  • La contestazione della violazione della privacy bancaria, da sola, non comporta necessariamente l'esclusione dei dati dal procedimento tributario; è necessario dimostrare una specifica causa legale di inutilizzabilità o la lesione di diritti fondamentali.

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