Cassazione Penale, Sentenza n. 24940/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena affidandosi all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha omesso di verificare se la somma delle pene sospese inflitte con le due sentenze superasse il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. (condizione necessaria per la revoca di diritto). In particolare la somma delle pene era pari a due anni (anni 1 e mesi 3 + mesi 9), quindi non superiore al limite indicato dall'art. 163, per cui la revoca automatica non poteva operare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il giudice dell'esecuzione per non aver verificato la sussistenza della condizione prevista dall'art. 163 (che richiede che la pena complessiva superi il limite stabilito) e ha escluso che potesse essere applicata la revoca facoltativa dell'art. 168, comma 2, da parte del giudice dell'esecuzione. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo esame dell'istanza del Pubblico Ministero conformemente ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in caso di nuova condanna per delitto anteriormente commesso; la Cassazione chiarisce che per l'operatività della revoca di diritto occorre che la pena complessiva superi il limite stabilito dall'art. 163 cod. pen.
art. 163, cod. pen.
Fissa il limite massimo della pena per la quale può essere concessa la sospensione condizionale (nel caso di specie il parametro valutato dalla Corte è pari a due anni); solo se la pena complessiva supera tale limite può operare la revoca automatica ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2.
art. 168, comma 2, cod. pen.
Consente la revoca facoltativa della sospensione condizionale per valutazioni discrezionali sull'indole e gravità del reato; la Cassazione afferma che tale potere spetta al giudice della cognizione e non al giudice dell'esecuzione.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Gravame utilizzato per denunciare violazione di legge nella decisione impugnata; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo a violazione delle norme sopra richiamate.
Massime di principio
- La revoca di diritto della sospensione condizionale (art. 168, comma 1, n. 2) può essere disposta solo se la pena complessiva risultante dalle condanne con sospensione eccede il limite previsto dall'art. 163: il giudice deve verificare e indicare tale calcolo.
- La revoca facoltativa prevista dall'art. 168, comma 2, richiede valutazioni discrezionali sull'indole e gravità del reato ed è competenza del giudice della cognizione, non del giudice dell'esecuzione.
- In presenza di più sentenze con sospensione condizionale occorre sommare le pene sospese per verificare il superamento del limite legale; se la somma è pari ma non superiore, la revoca automatica non può operare.
- Se il giudice dell'esecuzione revoca senza verificare i requisiti di legge la decisione è annullabile in Cassazione e si procederà al rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.
- Difesa e Pubblico Ministero devono documentare e contestare espressamente, ove utile, il calcolo della pena complessiva e richiedere che il giudice espliciti la verifica dell'art. 163 prima di disporre la revoca.
Testo integrale
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