Sentenza del 12/01/2021 n. 223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla tassabilità ai fini IRPEF di una plusvalenza di Euro 98.888,00 realizzata nel 2004 dalla cessione di un terreno ritenuto edificabile. L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento per la plusvalenza; la CTP di Palermo aveva respinto il ricorso dei contribuenti; la CTR Sicilia ha parzialmente accolto l'impugnativa riducendo la base imponibile al 10% del valore del terreno ceduto, ritenendo carente la prova dell'avvio di un procedimento comunale di modifica della destinazione d'uso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (i) nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n.4, per aver la CTR ridotto la base imponibile senza specifica censura; (ii) vizio motivazionale (art.360 n.5 c.p.c.); (iii) violazione e falsa applicazione della normativa fiscale (DPR 917/1986 art.67 comma 1 lett. b) e D.L. 223/2006 art.36 comma 2), sostenendo che la potenzialità edificatoria sarebbe sufficiente ai fini della tassazione. I contribuenti hanno resistito invocando il giudicato formatosi con la sentenza della Corte (Cass. n.5326/15).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibili per carenza di autosufficienza e per il perimetro ristretto del sindacato sulla motivazione i primi due motivi, e ha ritenuto il terzo motivo inesistente e comunque fondato sulla rivalutazione del materiale probatorio di merito, riservato al giudice di merito. La Corte ha confermato che l'Ufficio non ha fornito prova concreta dell'avvio di un procedimento comunale di modifica della destinazione d'uso al momento della cessione, e che la decisione della CTR è conforme alla giurisprudenza consolidata. Rigetto del ricorso, condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di cassazione a favore dei contribuenti (Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, articolo 67, comma 1, lettera b)
Richiamata dalla ricorrente come norma che disciplina la tassazione delle plusvalenze. La Corte osserva che l'applicazione della norma richiede valutazione delle circostanze fattuali (esistenza di concreta idoneità edificatoria al momento della cessione) e che la sola potenzialità, priva di prova dell'avvio di procedure amministrative, non è sufficiente per sostituirsi alla valutazione di merito.
Decreto Legge n. 223/2006, articolo 36, comma 2
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina delle plusvalenze immobiliari. La Corte ritiene che l'interpretazione e l'applicazione richiedano la prova dell'effettiva situazione di fatto (es. iniziative comunali per la variante) al momento della cessione; in assenza di tali prove la qualificazione di edificabilità non può essere data per scontata in sede di legittimità.
Codice di Procedura Civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è molto ristretto: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte sottolinea che rilevano soltanto i casi di assoluta mancanza o di motivazione apparentemente contraddittoria, incomprensibile o materiale assente.
Codice di Procedura Civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato in connessione al terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme). La Corte richiede specifiche e intelligibili argomentazioni che dimostrino il contrasto tra la decisione impugnata e la norma; l'assenza di tale esposizione rende la censura inammissibile.
Codice di Procedura Civile, articolo 112 e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Art.112 richiede che le sentenze siano motivate; le norme procedurali relative all'atto di impugnazione in Cassazione impongono l'autosufficienza dei motivi e l'esposizione sommaria dei fatti (art.366). La Corte ha ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza il primo motivo dell'Agenzia perché mancavano nell'atto di censura le argomentazioni e gli elementi basilari necessari per la cognizione in Cassazione.
Cass. n. 5326/2015
Decisione precedente sulla stessa questione che è ormai divenuta definitiva; la Corte dichiara che il ricorso si conforma pedissequamente a quella pronuncia, rafforzando il principio che, nella stessa fattispecie di fatto, la posizione favorevole ai contribuenti è già stata confermata in via definitiva.
Cass. n. 13657/2018
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini dei redditi 'diversi', va considerato il momento di conclusione del contratto (momento in cui nasce il diritto al corrispettivo) e che la tassazione si fonda sul reddito effettivamente realiz- zato; la valutazione dei fatti è rimessa al giudice di merito.
SS.UU. Cass. n. 8053/2014
Richiama i criteri che delimitano il sindacato sulla motivazione in Cassazione dopo la riforma: censurabili solo le ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione incomprensibile.
Massime di principio
- In materia di plusvalenze da cessione di terreni, la mera 'potenzialità' edificatoria non è automaticamente sufficiente per la tassazione: l'Amministrazione deve fornire prove concrete (es. atti o iniziative comunali) che dimostrino l'effettiva possibilità di edificare al momento della cessione.
- Le valutazioni sulle prove e sulla situazione urbanistica concreta sono rimesse al giudice di merito; la Corte di legittimità non è luogo per la rinnovazione del giudizio di fatto salvo i casi estremi di vizio motivazionale rilevante secondo i parametri post-riforma del 2012.
- In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: chi impugna deve esporre sinteticamente i fatti, le posizioni processuali e le ragioni di diritto in modo che il giudice di legittimità possa valutare la censura senza dover consultare atti di merito.
- La riforma dell'art.360 c.p.c. (2012) ha ristretto il sindacato sulla motivazione: sono deducibili solo omissioni di esame su fatti decisivi effettivamente controversi e discussi tra le parti; la semplice 'insufficienza' della motivazione non è più sufficiente come motivo autonomo.
- Se esistono precedenti decisioni di legittimità definitive sulla medesima questione di fatto e diritto, esse hanno forte valenza persuasiva (e possono essere decisive) nel rigettare ricorsi successivi che ripropongano le stesse doglianze.
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