Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Varese

Redditi fondiari - Rimborso - Tassazione reddito locativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di non dover scontare l’IRPEF sui canoni non riscossi, poiché aveva ottenuto lo sfratto per morosità del conduttore. Riteneva quindi di avere diritto al rimborso delle imposte pagate su redditi locativi solo nominalmente maturati. La controversia riguardava la diversa disciplina applicabile alle locazioni commerciali rispetto a quelle abitative.

La decisione

Il rimborso è stato negato. I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalla loro effettiva percezione. La possibilità di non dichiarare i canoni non riscossi, a partire dalla convalida dello sfratto per morosità, riguarda esclusivamente i contratti di locazione a uso abitativo e non può essere estesa alle locazioni commerciali. La decisione è conforme all’orientamento espresso dalla Cassazione, tra cui la sentenza n. 651/2012.

Norme richiamate

  • Disciplina dei redditi fondiari e dei redditi da locazione

    I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro percezione.

    Per gli immobili locati, il reddito deve essere generalmente dichiarato anche se il canone non è stato materialmente incassato. L’inadempimento del conduttore e lo sfratto per morosità non eliminano, nelle locazioni commerciali, l’obbligo fiscale relativo ai canoni maturati.

  • Disciplina fiscale dei canoni non percepiti nelle locazioni abitative

    La possibilità di non dichiarare i redditi di locazione non percepiti riguarda esclusivamente quelli relativi ai contratti di locazione a uso abitativo.

    L’eccezione alla tassazione per competenza dei canoni insoluti è una previsione speciale, limitata alle locazioni abitative e non applicabile per analogia ai contratti commerciali.

  • Cassazione, sentenza n. 651/2012

    La pronuncia conferma che, per le locazioni commerciali, i canoni non riscossi restano fiscalmente rilevanti secondo la disciplina dei redditi fondiari, anche in presenza di morosità e di sfratto.

Massime di principio

  • Nelle locazioni commerciali, il proprietario deve normalmente dichiarare i canoni maturati anche se non li ha incassati.
  • Lo sfratto per morosità, da solo, non dà diritto al rimborso dell’IRPEF già pagata sui canoni commerciali insoluti.
  • Le regole fiscali favorevoli sui canoni non percepiti non possono essere estese automaticamente dalle locazioni abitative a quelle commerciali.
  • Per valutare il trattamento fiscale dei canoni insoluti occorre distinguere innanzitutto tra immobile a uso abitativo e immobile a uso commerciale, oltre a verificare la normativa vigente nel periodo d’imposta interessato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.