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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40889/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato estinto il reato per decorso della prescrizione. Il Procuratore Generale censura il calcolo del termine prescrizionale operato dal giudice di prime cure relativamente al delitto di furto pluriaggravato (art. 624 e 625 cod. pen.), sostenendo che il Tribunale ha errato nel non tener conto, ai fini del computo della prescrizione, dell'aumento massimo di pena derivante dalla concorrenza di più circostanze aggravanti e delle regole dettate dall'art. 157 co. 1 e 2 cod. pen. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia. Nel motivo la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva calcolato un termine prescrizionale complessivo errato (ritenuto in precedenza di sette anni e sei mesi), mentre tenendo conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 625 u.c. per il concorso di più aggravanti il termine ordinario risulta essere di 10 anni e il termine massimo, considerata l'interruzione della prescrizione, di 12 anni e sei mesi. Applicando tali criteri al fatto consumato il 5 marzo 2011, il termine massimo maturerebbe il 5 settembre 2023, ragione per cui la dichiarazione di estinzione per prescrizione non era corretta.

Norme richiamate

  • art. 61 cod. pen.

    nn. 5 e 7 (nel testo compaiono anche nn. 5 e 9)

    Individua circostanze aggravanti contestate agli imputati; rilevanza nel determinare l'aumento della pena base quando concorrono con altre aggravanti

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama il concorso di persone nel reato quale fattispecie contributiva alla responsabilità

  • art. 624 e art. 625 cod. pen.

    art. 625 co. 1 n. 5 e u.c.

    Definiscono il furto pluriaggravato e stabiliscono, per la concorrenza di più aggravanti, la pena da tre a dieci anni (art. 625 u.c.), parametro per il calcolo della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto della pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza considerare aumenti o diminuzioni delle circostanze, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e per quelle a effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena

  • Sezioni Unite, sentenza n. 28953/2017

    Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017 (dep. 09/06/2017), Stella

    Ha precisato che le cosiddette circostanze 'indipendenti' rientrano nella categoria delle aggravanti a effetto speciale solo se comportano un aumento di pena superiore a un terzo; principio decisivo per l'applicazione dell'art. 157 co. 2 nel calcolo della prescrizione

  • Sez. 4, sentenza n. 15133/2003

    Richiamata come riferimento sulla natura delle circostanze indipendenti e sul modo con cui incidono sulla determinazione della pena, pur se poi integrata dall'indirizzo delle Sezioni Unite

  • art. 160 cod. pen.

    Utilizzato per il calcolo del termine massimo di prescrizione tenendo conto dell'interruzione; qui applicato per determinare il termine massimo di 12 anni e sei mesi

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione occorre prendere come riferimento la pena stabilita per il reato e, salvo eccezioni legislative, non tener conto di diminuzioni o aumenti delle circostanze; tuttavia, per le aggravanti per le quali la legge prevede pena di specie diversa o per le aggravanti a effetto speciale, va considerato l'aumento massimo di pena (art.157 co.2).
  • Le circostanze "indipendenti" possono essere assimilate alle aggravanti a effetto speciale solo se comportano un aumento superiore a un terzo della pena: in tal caso l'aumento deve essere computato ai fini della prescrizione (Sez. U n.28953/2017).
  • Nel giudizio di merito il giudice deve verificare esattamente la misura della pena applicabile in concreto, tenendo conto del cumulo delle aggravanti, prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione; un errore in tale calcolo può essere motivo di annullamento in Cassazione.
  • Devono sempre essere considerati gli effetti delle interruzioni e sospensioni della prescrizione nel computo del termine massimo (art.160 e relative norme), e il punto di partenza è la data del fatto accertata in sentenza.
  • In casi analoghi è fondamentale richiamare e applicare la giurisprudenza di legittimità che chiarisce la natura e l'effetto delle aggravanti (Sezioni Unite e sezioni competenti), perché influiscono direttamente sul termine prescrizionale.

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