Sentenza n. 2705/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo e ai primi e secondi motivi aggiunti: - del Permesso di Costruire n. A07/URB/140 del 24 giugno 2024, rilasciato dal Comune di Catania alla società WISE s.r.l. per la demolizione e ricostruzione di un immobile sito in Catania, Via del Ponte n. 2; - del Permesso di Costruire n. A07/URB/158 del 7 agosto 2024, sostitutivo del precedente per correzione di errore materiale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse le perizie e le verifiche istruttorie richiamate nei provvedimenti impugnati; quanto ai terzi motivi aggiunti: - della nota prot. 251551 del 28 maggio 2025 del Comune di Catania, qualificata come "nota di rettifica" del Permesso di Costruire n. 158/2024; - degli atti endoprocedimentali richiamati, tra cui la nota 210956 del 06.05.2025, la nota 217145 del 08.05.2025, la nota 217309 del 08.05.2025 e la verifica tecnico-amministrativa prot. 225312 del 13.05.2025; quanto ai quarti motivi aggiunti: - della nota prot. 251551 del 28.05.2025 e di tutti gli atti endoprocedimentali sottostanti, conosciuti a seguito di deposito documentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permessi di costruire del 24 giugno e 7 agosto 2024 per la demolizione e ricostruzione di un edificio in via del Ponte n. 2 a Catania, la nota comunale del 28 maggio 2025 che ha modificato il titolo e gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune e titolare edilizio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Tre proprietari di immobili vicini hanno impugnato i titoli edilizi rilasciati alla società per demolire e ricostruire l’edificio, deducendo la riduzione della visuale verso il mare e la costa, nonché pregiudizi a luminosità, aerazione e valore degli immobili. Hanno contestato la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia e la sua asserita difformità rispetto al fabbricato preesistente, in particolare per volumetria, altezza, sagoma e area di sedime; hanno inoltre denunciato l’insufficienza dell’istruttoria sulla consistenza e sulla legittimità urbanistico-edilizia dell’edificio originario, errori nel calcolo dei volumi e violazione dei limiti regolamentari sui volumi tecnici. Con i terzi motivi aggiunti hanno impugnato la nota comunale del 28 maggio 2025, sostenendo che l’eliminazione delle prescrizioni sulla fedele ricostruzione avesse modificato sostanzialmente il titolo e non costituisse una rettifica materiale; hanno dedotto incompetenza del RUP, violazione delle garanzie partecipative e delle norme sull’autotutela, difetto d’istruttoria e ampliamento delle facoltà edificatorie. Con i quarti motivi aggiunti hanno impugnato le note istruttorie interne e la verifica tecnico-amministrativa, lamentando anche conflitto d’interessi, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e sviamento. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, inammissibilità del ricorso collettivo, difetto d’interesse, tardività dei motivi aggiunti e inammissibilità dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali. La verificazione ha rilevato che non vi era una veduta panoramica ampia, ma uno scorcio parziale preesistente, modicamente ridotto dalla nuova edificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso collettivo: i ricorrenti impugnavano gli stessi titoli, sulla base di censure sostanzialmente coincidenti e senza conflitto d’interessi, ferma la verifica individuale delle condizioni dell’azione. Ha respinto anche l’eccezione di difetto d’interesse: pur escludendo una veduta panoramica ampia, la verificazione ha riscontrato uno scorcio preesistente e una sua modesta riduzione; anche tale pregiudizio può fondare un’utilità concreta, mentre gli ulteriori danni allegati, come quelli a luminosità, aerazione e valore, non sono automaticamente dimostrati. Il ricorso introduttivo contro il permesso del 24 giugno 2024 è stato dichiarato improcedibile, perché il titolo era stato sostituito dal permesso del 7 agosto 2024. Sono stati dichiarati improcedibili anche i secondi motivi aggiunti contro quest’ultimo titolo: la nota del 28 maggio 2025 ne aveva modificato significativamente il contenuto precettivo, sicché la decisione doveva rivolgersi al nuovo assetto provvedimentale. I terzi motivi aggiunti contro la nota del 28 maggio 2025 sono stati dichiarati irricevibili: la nota era stata depositata nel fascicolo il 21 settembre 2025 e da quella data decorreva il termine di sessanta giorni; la notificazione del 9 dicembre 2025 era tardiva e la successiva acquisizione di ulteriori documenti non riapriva il termine. I quarti motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili nella parte diretta contro le note e la verifica tecnico-amministrativa, perché atti interni e preparatori privi di autonoma efficacia lesiva. Le questioni di merito sulla legittimità del fabbricato preesistente, sulla qualificazione e sui parametri dell’intervento e sulla destinazione urbanistica sono rimaste assorbite, senza decisione sulla loro fondatezza. Il TAR ha escluso che la condotta processuale integrasse abuso del processo e ha compensato integralmente le spese, comprese quelle della verificazione.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 29 c.p.a., il termine decadenziale di sessanta giorni decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e della sua portata lesiva, conoscenza che può essere desunta anche dalle concrete circostanze processuali in cui l’atto sia stato prodotto e richiamato.
La piena conoscenza e la decorrenza del termine d’impugnazione possono risultare anche dal deposito del provvedimento nel fascicolo processuale, quando le circostanze consentano di conoscerne la portata lesiva. Nel caso concreto, la produzione del 21 settembre 2025 ha fatto decorrere il termine, non differito dalla successiva acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
art. 66 c.p.a.
Con ordinanza collegiale n. 2266/2025, pubblicata il 14 luglio 2025, la Sezione disponeva verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., demandandola al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Messina, con facoltà di delega, al fine di accertare, in via preliminare, l’esistenza, in capo ai ricorrenti, di una veduta panoramica su viale Alcide De Gasperi e sul lungomare anteriormente alla realizzazione del nuovo fabbricato.
La disposizione è richiamata quale base per disporre una verificazione tecnica volta ad accertare i presupposti fattuali rilevanti per la controversia. La sentenza utilizza le risultanze dell’accertamento nel valutare la consistenza del pregiudizio e l’interesse a ricorrere.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo è ammissibile quando le domande presentano identità di petitum e causa petendi e l’accoglimento può procurare ai ricorrenti un’utilità omogenea, in assenza di conflitti d’interesse anche potenziali; resta necessaria la verifica individuale della legittimazione e dell’interesse di ciascuno.
- La vicinitas costituisce un presupposto rilevante per la legittimazione, ma non esaurisce le condizioni dell’azione: occorre anche un interesse concreto e attuale. La riduzione di una veduta parziale preesistente può integrare un’utilità giuridicamente apprezzabile, senza che sia necessario dimostrare la lesione di un autonomo diritto alla veduta panoramica o un pregiudizio di particolare intensità.
- La sostituzione del titolo impugnato comporta improcedibilità della relativa impugnazione quando l’annullamento del provvedimento originario non può più procurare un’utilità concreta e attuale; le censure sull’intervento vanno rivolte contro il titolo sostitutivo efficace.
- La produzione in giudizio di un provvedimento può determinare la presunzione di conoscenza ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, se le circostanze processuali rendono conoscibile la sua portata lesiva. La successiva acquisizione di elementi istruttori non riapre un termine decadenziale già decorso.
- Gli atti endoprocedimentali, preparatori o interni non sono autonomamente impugnabili se privi di immediata e autonoma efficacia lesiva; la loro contestazione va veicolata, ricorrendone i presupposti, contro il provvedimento conclusivo.
- L’esito negativo di singole iniziative processuali, anche per tardività o inammissibilità, non dimostra da solo l’abuso del processo: occorrono elementi concreti che attestino l’uso distorto dello strumento processuale o una finalità meramente dilatoria.
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