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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16059/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62, n.4, e 81 c.p., e carenza e illogicità della motivazione. Sostiene che la Corte territoriale ha errato nel non riconoscere la circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità" (art. 62 n.4 c.p.), ritenendo ostativa la pluralità degli arredi danneggiati e la pericolosità dell'incendio in ambiente carcerario. Deduce che, poiché i reati erano uniti dal vincolo della continuazione, la circostanza attenuante doveva essere valutata se necessario in relazione al singolo reato (in particolare per il reato di cui all'art. 635 c.p.), e che i beni danneggiati avevano valore modesto, senza elementi che dimostrassero un danno non lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha riaffermato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel reato continuato, le circostanze attenuanti (e aggravanti) devono essere valutate con riferimento a ciascun singolo reato unificato dal medesimo disegno criminoso; tuttavia nel caso di specie la Corte d'appello ha escluso l'attenuante avendo valutato il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) come un'unica fattispecie concernente più arredi (un tavolo e due sgabelli) resi inservibili, con valore complessivo non ritenuto di speciale tenuità. La valutazione di merito è stata ritenuta non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre precisato che un danno modesto o lieve non equivale alla "speciale tenuità", che richiede rilevanza economica pressoché irrilevante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata come motivo di ricorso (violazione per carenza/illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Si tratta della circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità". La Corte chiarisce che va valutata con riferimento a ciascun reato nella continuazione; inoltre richiede che il danno sia di valore economicamente pressoché irrilevante, mentre un danno lieve o di modesta entità non è sufficiente.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina della continuazione e alla determinazione della pena: la Corte ribadisce che la unità del reato continuato opera solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge.

  • art. 635 cod. pen.

    Fattispecie penale oggetto di valutazione in appello (danneggiamento/incendio in carcere). La Corte territoriale ha escluso l'attenuante con riferimento a questo reato considerato nella sua unicità quando non sia stata contestata la pluralità di reati separati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di statuire un contributo alla Cassa delle ammende in caso di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte con l'irrogazione di euro 3.000.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U., n. 25939/2013; n. 3286/2008; n. 14/1999 (richiamate)

    La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il reato continuato è un concorso di reati che conserva autonomia delle singole fattispecie rispetto alle circostanze attenuanti/aggravanti, salvo che una disciplina espressa o un risultato favorevole al reo giustifichi l'unificazione anche su tali profili.

Massime di principio

  • In caso di reato continuato, le circostanze attenuanti e aggravanti vanno valutate di regola con riferimento a ciascun singolo reato unificato dal medesimo disegno criminoso; l'unità del reato continuato opera solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge o quando ciò sia favorevole al reo.
  • La circostanza attenuante del 'danno patrimoniale di speciale tenuità' richiede un danno di valore economico pressoché irrilevante; un danno 'lieve' o 'modesto' non è automaticamente sufficiente.
  • Se la contestazione riguarda un unico reato che ha per oggetto più beni (e non tante contestazioni autonome), la valutazione della tenuità del danno riguarda il complesso del reato così formulato e non la somma di valutazioni separate per ogni bene.
  • La valutazione in fatto compiuta dalla Corte di merito sulla sussistenza o meno di un'attenuante è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di motivazione; decisioni di merito congruamente motivate sono difficilmente riformabili in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a un contributo alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Se si ritiene che l'attenuante debba essere valutata, è importante verificare come siano formulati i capi di imputazione (singoli reati distinti vs. un unico reato che riguarda più beni): la qualificazione processuale incide sulla valutazione della tenuità del danno.

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