Regolamento (UE) 2023/2896
Regolamento delegato (UE) 2023/2896 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione di informazioni relative alla cooperazione tra produttori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro informativo già previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/232 in materia di cooperazione tra produttori. In particolare, razionalizza gli obblighi di comunicazione prevedendo che le decisioni nazionali di estensione delle regole adottate ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano comunicate annualmente alla Commissione entro il 31 marzo. La misura mira a garantire un monitoraggio uniforme e a ridurre gli oneri amministrativi.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 introducendo un obbligo annuale di comunicazione alla Commissione delle decisioni nazionali di estensione delle regole adottate ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, limitatamente agli obblighi di notifica verso la Commissione relativi alle decisioni di estensione delle regole adottate nel corso dell'anno precedente a norma dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'effetto è diretto in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni settoriali autonome, ma riguarda le decisioni concernenti i settori coperti dalle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'OCM agricola.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/232 sugli obblighi di comunicazione relativi alla cooperazione tra produttori
Il regolamento delegato (UE) 2023/2896 interviene sul quadro della cooperazione tra produttori disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2016/232. La Commissione chiarisce, in un'ottica di razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, che le decisioni nazionali di estensione delle regole adottate ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono rientrare nelle informazioni comunicate annualmente dagli Stati membri.
Finalità dell'intervento
Il regolamento richiama il ruolo essenziale degli obblighi di comunicazione per assicurare un monitoraggio adeguato e la corretta applicazione della normativa, ma sottolinea anche la necessità di limitarne gli oneri amministrativi. In questa prospettiva, la Commissione considera opportuno includere espressamente le decisioni di estensione tra le notifiche periodiche già previste dal regolamento delegato (UE) 2016/232.
Ambito oggettivo della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232, al quale viene aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis. L'obbligo concerne le decisioni di estensione delle regole adottate dagli Stati membri nel corso dell'anno precedente in base all'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, disposizione che disciplina l'estensione delle regole delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali ad altri operatori attivi nelle stesse circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.
Obbligo di notifica e contenuto informativo
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tali informazioni entro il 31 marzo di ogni anno. La notifica deve contenere almeno:
- il titolo di ciascuna decisione;
- il settore interessato;
- la data di adozione;
- il periodo di applicazione dell'estensione;
- i riferimenti alla pubblicazione ufficiale;
- eventualmente l'identificatore uniforme di risorse (URL) della decisione.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di regolamento delegato, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento di un nuovo obbligo di comunicazione annuale
All'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 è aggiunto un paragrafo 2 bis che impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni sulle decisioni di estensione delle regole adottate nel corso dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Contenuto minimo delle informazioni da notificare
La comunicazione annuale deve includere: il titolo di ciascuna decisione, il settore interessato, la data di adozione, il periodo di applicazione dell'estensione, i riferimenti alla pubblicazione ufficiale ed eventualmente l'URL della decisione.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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