Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2896

Regolamento delegato (UE) 2023/2896 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione di informazioni relative alla cooperazione tra produttori

Normativa europea32023R2896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro informativo già previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/232 in materia di cooperazione tra produttori. In particolare, razionalizza gli obblighi di comunicazione prevedendo che le decisioni nazionali di estensione delle regole adottate ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano comunicate annualmente alla Commissione entro il 31 marzo. La misura mira a garantire un monitoraggio uniforme e a ridurre gli oneri amministrativi.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 introducendo un obbligo annuale di comunicazione alla Commissione delle decisioni nazionali di estensione delle regole adottate ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, limitatamente agli obblighi di notifica verso la Commissione relativi alle decisioni di estensione delle regole adottate nel corso dell'anno precedente a norma dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'effetto è diretto in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni settoriali autonome, ma riguarda le decisioni concernenti i settori coperti dalle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'OCM agricola.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/232 sugli obblighi di comunicazione relativi alla cooperazione tra produttori

Il regolamento delegato (UE) 2023/2896 interviene sul quadro della cooperazione tra produttori disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2016/232. La Commissione chiarisce, in un'ottica di razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, che le decisioni nazionali di estensione delle regole adottate ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono rientrare nelle informazioni comunicate annualmente dagli Stati membri.

Finalità dell'intervento

Il regolamento richiama il ruolo essenziale degli obblighi di comunicazione per assicurare un monitoraggio adeguato e la corretta applicazione della normativa, ma sottolinea anche la necessità di limitarne gli oneri amministrativi. In questa prospettiva, la Commissione considera opportuno includere espressamente le decisioni di estensione tra le notifiche periodiche già previste dal regolamento delegato (UE) 2016/232.

Ambito oggettivo della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232, al quale viene aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis. L'obbligo concerne le decisioni di estensione delle regole adottate dagli Stati membri nel corso dell'anno precedente in base all'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, disposizione che disciplina l'estensione delle regole delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali ad altri operatori attivi nelle stesse circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

Obbligo di notifica e contenuto informativo

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tali informazioni entro il 31 marzo di ogni anno. La notifica deve contenere almeno:

  • il titolo di ciascuna decisione;
  • il settore interessato;
  • la data di adozione;
  • il periodo di applicazione dell'estensione;
  • i riferimenti alla pubblicazione ufficiale;
  • eventualmente l'identificatore uniforme di risorse (URL) della decisione.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di regolamento delegato, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Inserimento di un nuovo obbligo di comunicazione annuale

All'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 è aggiunto un paragrafo 2 bis che impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni sulle decisioni di estensione delle regole adottate nel corso dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contenuto minimo delle informazioni da notificare

La comunicazione annuale deve includere: il titolo di ciascuna decisione, il settore interessato, la data di adozione, il periodo di applicazione dell'estensione, i riferimenti alla pubblicazione ufficiale ed eventualmente l'URL della decisione.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticooperazione tra produttoriobblighi di comunicazioneamministrazione pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.