Sentenza del 12/01/2016 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazione sentenze - Ricorso per revocazione - Revocazione ordinaria - Sentenza passata in giudicato - Inammissibilità ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La revocazione ordinaria per errore di fatto non può essere utilizzata contro una sentenza ormai passata in giudicato; una volta formatosi il giudicato, non è più possibile rimettere in discussione la decisione attraverso tale rimedio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha tentato di ottenere la revocazione ordinaria della sentenza ai sensi dell’art. 395, comma 4, c.p.c., sostenendo l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Tuttavia, la sentenza impugnata era già passata in giudicato.
Norme richiamate
Art. 395, comma 4, codice di procedura civile
La revocazione è proponibile "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
La norma disciplina la revocazione ordinaria per errore di fatto, ma tale rimedio non è esperibile quando la sentenza impugnata è già passata in giudicato.
Massime di principio
- La revocazione ordinaria per errore di fatto deve essere proposta entro i termini previsti e prima che la sentenza diventi definitiva; il passaggio in giudicato ne impedisce l’utilizzo.
- Non ogni errore nella valutazione delle prove o nell’interpretazione giuridica costituisce errore di fatto: l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva oggettiva, risultante dagli atti e non in una nuova valutazione del merito.
- Prima di proporre una revocazione occorre verificare lo stato della sentenza, i termini di impugnazione e l’eventuale formazione del giudicato; in caso contrario il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Una volta formatosi il giudicato, la decisione può essere rimossa soltanto attraverso rimedi eccezionali espressamente previsti dall’ordinamento, non mediante la revocazione ordinaria per errore di fatto.
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