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Sentenza

Sentenza n. 3669/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza, n. 745/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro pubblicata il 31/07/2025 al termine della causa R.G. n. 1182/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, notificata per la sua esecuzione alla Amministrazione competente in data 21 agosto 2025, ordinare al Ministro della Istruzione e del Merito in carica, di dare esatta ottemperanza alla sentenza sopracitata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Giustizia amministrativa202600917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 745/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000,00, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il relativo beneficio. Il titolo era stato notificato al Ministero il 21 agosto 2025, ma l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, l’applicazione di un’astreinte e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni indicati nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il dispositivo non contiene una statuizione espressa sull’astreinte richiesta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la nomina del commissario ad acta e la richiesta di misure coercitive pecuniarie ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione statale non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone di attribuire un beneficio o di pagare una somma, il giudizio di ottemperanza è ammissibile se il titolo è stato notificato e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio e l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia entro un termine stabilito nella sentenza.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e la relativa disciplina attuativa.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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