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Ordinanza

Ordinanza n. 8711/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'ottemperanza alla sentenza resa inter partes da questo Tribunale, Sez. IV ter, n. 14226 del 25.09.2023, con la quale il ricorso proposto dall'odierna ricorrente (R.G. n. 8189/2022) è stato accolto e, per l'effetto, sono stati annullati i seguenti provvedimenti: i) la determinazione dirigenziale rep. QI/366/2022 e prot. QI/56584 del 5.04.2022 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni “Responsabile attività di verifica in merito al contenzioso” – Servizio Contenzioso Legale – Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizio – Rinunce, avente ad oggetto “reiezione istanza di condono prot. 0/582574 sot. 0 del 29.11.2006-Abuso in Vicolo Moroni, 2, - Municipio I”, notificata in data 22.06.2022; ii) la comunicazione di preavviso di rigetto prot. QI/2018/191240 del 21.11.2018 – resa ai sensi dell'art. 6 comma 2, della Legge Regionale Lazio n. 12 del 2004 - relativamente all'istanza di condono prot. 0/582574 sot. 0; iii) nonché ogni atto a detti provvedimenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; per la declaratoria di nullità, ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., - della nota di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia – U.O. Condoni – Risorse per Roma - prot. n. QI 2024/192806 del 3.10.2024; - nonché di ogni atto a detti provvedimenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; e per la nomina di un commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza resa inter partes da questo Tribunale, Sez. IV ter, n. 14226 del 25.09.2023.

Giustizia amministrativa202400834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nota di Roma Capitale del 3 ottobre 2024, dedotta come elusiva o violativa del giudicato, e inerzia nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14226 del 25 settembre 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto giudizio di ottemperanza, integrato da motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di nullità della nota di Roma Capitale del 3 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 14226 del 25 settembre 2023. Tale sentenza aveva accolto il ricorso della società e annullato la determinazione di reiezione dell'istanza di condono edilizio relativa a un abuso sito in Vicolo Moroni, 2, a Roma, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Nella fase di ottemperanza erano già stati nominati commissari ad acta, poi sostituiti; l'ultimo nominato, il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'impossibilità di svolgere l'incarico, poiché le attività richieste implicavano competenze tecniche estranee ai compiti dell'ufficio.

La decisione

Il TAR, preso atto dell'impossibilità del commissario ad acta precedentemente nominato di svolgere l'incarico, ha assegnato a Roma Capitale un ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione amministrativa via PEC o dalla notificazione dell'ordinanza, per provvedere all'esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, ha disposto la nomina quale commissario ad acta del Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica del I Municipio di Roma Capitale, ovvero di un funzionario da lui delegato. Al commissario è stato assegnato il termine di 45 giorni dal suo insediamento per provvedere, previo accertamento della perdurante inerzia di Roma Capitale. Le spese della fase sono state integralmente compensate, in ragione delle circostanze che hanno reso necessaria la sostituzione del precedente commissario. L'ordinanza non definisce nel merito la nullità della nota impugnata, ma dispone misure esecutive nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    La ricorrente ha invocato la declaratoria di nullità degli atti asseritamente elusivi o violativi del giudicato nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non definisce espressamente nel merito tale domanda.

  • sentenza del TAR Lazio n. 14226 del 25 settembre 2023

    Sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza, con la quale sono stati annullati il diniego di condono edilizio, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta nominato dal giudice dichiara di non poter svolgere l'incarico per carenza di competenze tecniche riconducibili alle funzioni dell'ufficio, il giudice può sostituirlo individuando un organo o funzionario amministrativo dotato delle competenze necessarie.
  • Prima di procedere alla sostituzione mediante commissario ad acta, il giudice può assegnare all'amministrazione obbligata un ulteriore termine per eseguire spontaneamente il giudicato.
  • Il commissario ad acta deve verificare previamente la perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata e provvedere entro il termine assegnato decorrente dal proprio insediamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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