Ordinanza n. 14909/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento della Cassa di Previdenza delle Forze Armate -OMISSIS- Reg -OMISSIS- del 3.11.2023, della nota di trasmissione, di ogni atto a questo connesso, presupposto e conseguente ed in particolare ove occorra della nota della Cassa di Previdenza delle Forze armate del 7.7.2023, della circolare, della nota del 19.7.2023 e della Relazione informativa inviata all''Avvocatura Generale dello Stato, menzionata nel provvedimento impugnato; per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell''indennità supplementare ex art. 1914 del D.Lgs. n. 66/2010; nonché in subordine, per l''accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme versate ai fondi previdenziali integrativi ex artt. 1913, 1914, 1917 del d.lgs. n. 66/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Cassa di previdenza delle Forze armate di corresponsione dell'indennità supplementare ex art. 1914 d.lgs. n. 66/2010, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 3 novembre 2023, adottato a fronte di una rinnovata istanza di corresponsione dell'indennità supplementare prevista dall'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare. Ha dedotto di possedere i requisiti per il beneficio anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 651 e seguenti, della legge n. 197/2022, invocandone la prevista retroattività. Il ricorrente ha richiamato anche la pendenza di un precedente giudizio contro l'originario diniego adottato dallo Stato maggiore della Difesa il 4 marzo 2020. In via subordinata ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate ai fondi previdenziali integrativi ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1917 del Codice dell'ordinamento militare, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme pretese.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento e di accertamento. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata di chiarimenti sui fatti di causa, alla luce delle censure formulate nel ricorso. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e ha fissato per il prosieguo l'udienza pubblica del 9 dicembre 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.
Norme richiamate
art. 1914 d.lgs. n. 66/2010
È la disposizione del Codice dell'ordinamento militare invocata quale fondamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità supplementare.
art. 1913 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato, insieme agli artt. 1914 e 1917, quale fondamento della domanda subordinata di restituzione delle somme versate ai fondi previdenziali integrativi.
art. 1917 d.lgs. n. 66/2010
È richiamato, insieme agli artt. 1913 e 1914, quale fondamento della domanda subordinata di restituzione delle somme versate ai fondi previdenziali integrativi.
art. 1, commi 651 e seguenti, legge n. 197/2022
Il ricorrente invoca le modifiche normative alla disciplina dell'indennità supplementare e la loro applicazione retroattiva ai fini del riconoscimento del beneficio.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di una controversia sul riconoscimento di un beneficio previdenziale a favore di personale militare, la ricostruzione dei fatti e l'applicazione della disciplina sopravvenuta risultano bisognose di chiarimenti, il giudice amministrativo può disporre un'apposita relazione documentata a carico dell'Amministrazione prima di definire il merito.
- L'ordinanza istruttoria deve indicare il termine assegnato all'Amministrazione per il deposito della relazione e può fissare contestualmente l'udienza per la prosecuzione della trattazione; tale provvedimento non determina l'accoglimento o il rigetto delle domande sostanziali.
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