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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13006/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing garantito da fideiussione a prima richiesta prestata da una società poi fallita, a favore della concedente. A seguito dell’inadempimento dell’utilizzatrice e dell’aggressione esecutiva della garante, la concedente aveva promosso azione revocatoria ordinaria contro atti di disposizione compiuti dalla garante e poi contro ulteriori atti di alienazione intervenuti nel corso del giudizio, fino ad arrivare all’acquisto da parte della società ricorrente, subacquirente finale degli immobili. La curatela del fallimento della garante, subentrata alla creditrice originaria, ha insistito per l’inefficacia anche degli atti di trasferimento in favore della ricorrente e, in caso di mancata restituzione, per la condanna al pagamento dell’equivalente monetario. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità o invalidità della notifica dell’appello a una società cancellata dal registro imprese e conseguente necessità di notifica ai soci; 2) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e indebita estensione della domanda al subacquirente; 3) ultrapetizione/innovazione della domanda, poiché la curatela avrebbe potuto solo proseguire le domande originarie senza estenderle al terzo subacquirente; 4) mancato accertamento dei presupposti dell’azione revocatoria verso il subacquirente, in particolare la sua consapevolezza del pregiudizio ai creditori e la trascrizione della domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha confermato la correttezza della notifica dell’impugnazione al procuratore della società cancellata per ultrattività del mandato difensivo; ha escluso che l’art. 101, comma 2, c.p.c. imponesse una rimessione sul contraddittorio per questioni di puro diritto; ha affermato che, nel giudizio di revocatoria ordinaria, la curatela fallimentare può estendere l’azione anche ai successivi subacquirenti ai sensi dell’art. 66, comma 2, l. fall., senza che ciò integri una domanda nuova inammissibile. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva specificamente contestato in appello i presupposti della revocatoria nei suoi confronti, con conseguente giudicato interno. È stata inoltre respinta la richiesta della curatela di una pronuncia officiosa sul tantundem per impossibile restituzione, ritenuta processualmente inammissibile nel contesto dato. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria può colpire anche gli atti di disposizione che pregiudicano la garanzia patrimoniale del creditore; nel caso dei subacquirenti rileva il comma 4, che consente di far valere l’inefficacia nei loro confronti se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 66, comma 2, l. fall.

    La curatela fallimentare può ampliare "a cascata" l’azione revocatoria contro i successivi subacquirenti per assicurare una tutela più intensa dei creditori del fallito.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L’obbligo di provocare il contraddittorio officioso riguarda questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le questioni di puro diritto.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata del terzo presuppone una domanda di garanzia o comunque comune; nel caso del subacquirente revocatorio tale presupposto non ricorre, salvo l’azione esercitata dalla curatela nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della successione nel processo, ma la Corte ha ritenuto valida la notifica all’originario difensore per ultrattività del mandato.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di integrazione del contraddittorio, ma non ritenuto decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata respinta perché l’estensione dell’azione ai subacquirenti da parte della curatela non è stata considerata domanda nuova.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Citato nel provvedimento di primo grado per la condanna per responsabilità aggravata delle convenute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, la curatela fallimentare può estendere la domanda anche ai successivi subacquirenti del bene, senza che ciò integri una domanda nuova, poiché l’art. 66, comma 2, l. fall. consente un’estensione "a cascata" della tutela revocatoria.
  • La chiamata in causa o l’estensione della domanda al subacquirente non richiede l’attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. quando la questione posta è di puro diritto e non comporta nuove allegazioni o nuove prove di fatto.
  • La notifica dell’impugnazione al procuratore costituito resta valida, per ultrattività del mandato difensivo, anche se la parte originaria si è estinta per cancellazione dal registro delle imprese nel termine per impugnare.
  • Se la parte soccombente non censura in appello un capo o un presupposto della decisione, quel profilo può formare giudicato interno e non può essere utilmente riproposto per la prima volta in cassazione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura che presuppone un diverso accertamento di fatto è inammissibile se la questione non risulta devoluta al giudice di merito o se manca la specifica critica alla motivazione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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