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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1042

Regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che, in considerazione dell’epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei

Normativa europea32020R1042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un regime eccezionale e temporaneo per evitare che la pandemia di COVID-19 comprometta l’efficacia dell’iniziativa dei cittadini europei. Proroga termini di raccolta, consente estensioni ulteriori con atti di esecuzione della Commissione, e adegua anche i termini per verifica, esame e conservazione dei dati. Le misure si applicano anche retroattivamente a iniziative già interessate dalla crisi sanitaria.

Misure temporanee, connesse alla pandemia di COVID-19, per prorogare e adeguare i termini delle fasi di raccolta, verifica ed esame delle iniziative dei cittadini europei.

Ambito di applicazione

Si applica alle iniziative dei cittadini europei registrate ai sensi del regolamento (UE) 2019/788 e, per effetto dell’articolo 27 di quest’ultimo, anche alle iniziative registrate prima del 1° gennaio 2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 211/2011, per quanto riguarda raccolta delle dichiarazioni di sostegno, verifica/certificazione da parte degli Stati membri ed esame da parte delle istituzioni dell’Unione. L’ambito territoriale è l’intera Unione europea e gli Stati membri; le misure operano in relazione alle restrizioni e difficoltà derivanti dalle misure nazionali adottate in risposta alla pandemia di COVID-19. Il regolamento è temporaneo, si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2022, con talune disposizioni efficaci retroattivamente per iniziative i cui periodi siano terminati tra l’11 marzo 2020 e la data di entrata in vigore.

Misure temporanee sui termini dell’iniziativa dei cittadini europei in ragione del COVID-19

Il regolamento interviene in via eccezionale per preservare l’effettività dell’iniziativa dei cittadini europei durante la pandemia di COVID-19. I considerando evidenziano che le restrizioni nazionali adottate per contenere il contagio hanno reso difficoltose la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, l’organizzazione di campagne ed eventi pubblici, nonché lo svolgimento nei tempi ordinari delle verifiche statali e dell’esame da parte delle istituzioni dell’Unione.

Ambito di applicazione

Le misure riguardano le iniziative registrate ai sensi del regolamento (UE) 2019/788 e, per il regime transitorio richiamato dal regolamento medesimo, anche le iniziative registrate prima del 1° gennaio 2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 211/2011. Il regolamento disciplina tre fasi del procedimento: raccolta delle dichiarazioni di sostegno, verifica/certificazione da parte degli Stati membri ed esame delle iniziative valide da parte della Commissione e del Parlamento europeo.

Proroga dei termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno

L’articolo 2 introduce la principale deroga ai termini ordinari. Se la raccolta era in corso l’11 marzo 2020, il periodo massimo è prorogato di sei mesi; se la raccolta è iniziata tra l’11 marzo 2020 e l’11 settembre 2020, il periodo di raccolta è esteso fino all’11 settembre 2021. La Commissione deve informare organizzatori e Stati membri e aggiornare il registro elettronico con la nuova data di scadenza di ciascuna iniziativa.

Il medesimo articolo attribuisce alla Commissione un potere di esecuzione per ulteriori proroghe di tre mesi, in presenza di persistenti misure nazionali anti-COVID dopo l’11 settembre 2020 che ostacolino notevolmente la raccolta su carta e l’informazione al pubblico, ovvero in caso di nuova ondata di COVID-19 con effetti analoghi. L’adozione avviene secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento; gli atti devono individuare le iniziative interessate e la nuova data di fine del periodo di raccolta. In ogni caso, il periodo complessivo di raccolta non può superare 24 mesi.

Proroga della verifica delle dichiarazioni di sostegno

L’articolo 3 consente allo Stato membro di chiedere alla Commissione una proroga del periodo di verifica quando le misure adottate in risposta alla pandemia rendano impossibile completare l’attività nei termini ordinari previsti dal regolamento (UE) 2019/788 e dal regolamento (UE) n. 211/2011. La richiesta deve essere motivata e trasmessa almeno un mese prima della scadenza. Se la Commissione riconosce la sussistenza delle condizioni, adotta un atto di esecuzione che concede una proroga non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.

Esame delle iniziative valide: riunioni e audizioni

L’articolo 4 riguarda la fase di esame delle iniziative che hanno raggiunto il numero di sostegni richiesto. Se, dopo l’11 marzo 2020, la Commissione o il Parlamento europeo incontrano difficoltà a organizzare rispettivamente una riunione con gli organizzatori o un’audizione pubblica nello Stato membro interessato, tali eventi devono essere rinviati fino a quando la situazione sanitaria lo consenta. In alternativa, se gli organizzatori sono d’accordo, possono tenersi a distanza non appena sia possibile concordarne la data.

Se l’audizione pubblica è rinviata, la Commissione può adottare la comunicazione con le proprie conclusioni giuridiche e politiche entro tre mesi dall’audizione effettivamente svolta, così da tenere conto del relativo esito.

Conservazione e distruzione dei dati personali

L’articolo 5 coordina le proroghe con i termini di conservazione dei dati previsti dal regolamento (UE) 2019/788. Se il periodo massimo di raccolta o il periodo di verifica è prorogato, il termine di 21 mesi per la distruzione delle dichiarazioni di sostegno e delle copie è prorogato per una durata identica. Se invece è prorogato il periodo di raccolta, verifica o esame, i termini per la distruzione dell’archivio degli indirizzi di posta elettronica sono prorogati dello stesso periodo.

Procedura di comitato e ruolo della Commissione

L’articolo 6 prevede che la Commissione sia assistita dal comitato per l’iniziativa dei cittadini europei istituito dal regolamento (UE) 2019/788. Nei casi espressamente richiamati si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, che disciplina la procedura consultiva per gli atti di esecuzione.

Retroattività, entrata in vigore e durata

Per evitare lacune di tutela, l’articolo 7 stabilisce che gli articoli da 2 a 5 hanno effetto retroattivo per le iniziative i cui periodi di raccolta, verifica o esame siano terminati tra l’11 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del regolamento.

L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi fino al 31 dicembre 2022. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce misure temporanee applicabili ai periodi di raccolta, verifica ed esame delle iniziative dei cittadini europei nel contesto delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19 (articolo 1).

Proroga del periodo di raccolta

Se la raccolta delle dichiarazioni di sostegno era in corso l’11 marzo 2020, il periodo massimo di raccolta è prorogato di sei mesi; se la raccolta è iniziata tra l’11 marzo 2020 e l’11 settembre 2020, il termine è prorogato fino all’11 settembre 2021 (articolo 2, paragrafo 1).

Ulteriori proroghe della raccolta con atti di esecuzione

La Commissione può prorogare ulteriormente il periodo di raccolta, con atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, se dopo l’11 settembre 2020 almeno un quarto degli Stati membri o Stati membri rappresentanti oltre il 35 % della popolazione dell’Unione mantengono misure che ostacolano notevolmente la raccolta su carta e l’informazione al pubblico; è prevista anche l’ipotesi di nuova ondata di COVID-19 con effetti analoghi. Ogni proroga ha durata di tre mesi e la durata complessiva del periodo di raccolta non può superare 24 mesi (articolo 2, paragrafi 2 e 3).

Informazione e pubblicità delle proroghe di raccolta

La Commissione informa gli organizzatori e gli Stati membri delle proroghe e indica nel registro elettronico la nuova data di fine del periodo di raccolta per ciascuna iniziativa interessata (articolo 2, paragrafi 1 e 2).

Proroga del termine di verifica delle dichiarazioni di sostegno

Lo Stato membro che ritenga impossibile completare la verifica entro il termine ordinario a causa delle misure anti-COVID può presentare alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza, una richiesta motivata di proroga. La Commissione può concederla con atto di esecuzione; la proroga non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi (articolo 3, paragrafi 1 e 2).

Esame delle iniziative valide e audizioni/riunioni

Se la Commissione o il Parlamento europeo incontrano difficoltà a organizzare una riunione con gli organizzatori o un’audizione pubblica a causa delle misure adottate nello Stato membro interessato, la riunione o l’audizione sono rinviate fino a quando la situazione sanitaria lo consenta, ovvero possono svolgersi a distanza se gli organizzatori vi acconsentono (articolo 4, paragrafo 1). Se l’audizione è rinviata, la Commissione adotta la comunicazione con le proprie conclusioni giuridiche e politiche entro tre mesi dall’audizione (articolo 4, paragrafo 2).

Proroga dei termini di conservazione dei dati personali

Se il periodo massimo di raccolta o il periodo di verifica è prorogato, il termine di 21 mesi per la distruzione delle dichiarazioni di sostegno e delle copie è prorogato per un periodo identico; se è prorogato il periodo di raccolta, verifica o esame, sono prorogati per lo stesso tempo anche i termini per la distruzione dell’archivio degli indirizzi di posta elettronica (articolo 5).

Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato per l’iniziativa dei cittadini europei istituito dal regolamento (UE) 2019/788; quando il regolamento vi rinvia, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6).

Applicazione retroattiva

Gli articoli da 2 a 5 hanno effetto retroattivo per le iniziative il cui periodo di raccolta, verifica o esame sia terminato tra l’11 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del regolamento (articolo 7).

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2022; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 8).

Come è indicizzato

Materieiniziativa dei cittadini europeidiritto istituzionale dell’unione europeaprocedimento amministrativo europeoprotezione dei dati personaliemergenza sanitaria

Testo integrale

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