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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11310/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro dei beni assoggettati a sequestro per equivalente. Il ricorrente deduceva: 1) errata individuazione e duplicazione del "profitto" confiscabile tra il reato tributario di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) e il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000), con violazione del principio di proporzionalità; 2) errata quantificazione e modalità esecutive del sequestro diretto nei confronti delle società (valutazioni basate su una consulenza del PM e non sulle forme previste per il pignoramento), con riferimento anche all'art. 104 disp. att. c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'autonomia tra il profitto del reato di omesso versamento (art. 10-bis) e quello di sottrazione fraudolenta (art. 11): il profitto ai sensi dell'art. 11 si individua nel valore dei beni idonei a costituire garanzia per l'Amministrazione finanziaria e va quantificato secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva (parametri per immobili e per mobili), indipendentemente dall'ammontare del debito tributario. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili in sede di cassazione le questioni attinenti le modalità esecutive del sequestro, che devono essere dedotte con l'istituto dell'incidente di esecuzione. Per tali ragioni i motivi del ricorrente sono infondati e il rigetto comporta la condanna alle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che disciplina il reato di omesso versamento di ritenute; il profitto tributario connesso a tale reato è distinto dal profitto rilevante ai sensi dell'art. 11

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il profitto del reato di sottrazione fraudolenta va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per l'Amministrazione finanziaria e può essere confiscato anche per equivalente

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sul procedimento di riesame e sulla motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 49, comma 2, d.lgs. n. 602 del 1973

    Richiamo per l'applicazione dei criteri di valutazione dei beni mobili ai fini della quantificazione della garanzia (collegamento all'art. 517 c.p.c.)

  • art. 77, comma 1, d.lgs. n. 602 del 1973

    Parametro utile alla quantificazione del valore degli immobili ai fini della garanzia dell'Erario

  • art. 517, comma 1, cod. proc. civ.

    Criterio per la valutazione dei beni mobili, richiamato per la determinazione del valore del profitto confiscabile

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di quantificazione dei beni sequestrabili; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulle modalità esecutive vadano trattate con incidente di esecuzione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principio di proporzionalità invocato dal ricorrente per contestare la duplicazione del sequestro; la Corte ha osservato che la proporzionalità va garantita nella quantificazione ma non impone la sovrapposizione dei profitti di reati diversi

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato come esempio di strumenti che possono estinguere il debito tributario (ravvedimento, adesione, conciliazione) ma la Corte ha escluso che l'esistenza di tali strumenti imponga di correlare il profitto ex art. 11 al solo debito tributario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per disporre che la condanna alle spese processuali consegue al rigetto del ricorso

  • artt. 49 e 51 CEDU

    Richiamati dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità; la Corte ha valutato l'osservanza del principio nel bilanciamento tra confisca e garanzia erariale

Massime di principio

  • Il profitto ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta) si individua nel valore dei beni idonei a garantire l'Erario e non coincide automaticamente con l'ammontare del debito tributario relativo a un diverso reato (es. art. 10-bis); pertanto i sequestri possono essere autonomi e non necessariamente "duplicativi".
  • La quantificazione del profitto per l'art. 11 va parametrata alle regole della riscossione coattiva: per gli immobili si applicano i parametri di cui all'art. 77 d.lgs. n. 602/1973; per i mobili si fa riferimento ai criteri dell'art. 517 c.p.c.
  • La verifica delle modalità operative di esecuzione del sequestro (criteri valutativi, forme di esecuzione, perizie ecc.) non è rimessa al sindacato di legittimità in Cassazione, ma deve essere dedotta con gli strumenti previsti (incidente di esecuzione o impugnazioni esperibili nel processo esecutivo).
  • Il principio di proporzionalità vincola la misura ablativa: il valore sottoposto a sequestro non deve eccedere quanto necessario a garantire la confisca, ma ciò non comporta la fusione dei profitti relativi a reati differenti.
  • Se si contesta la valutazione dei beni sequestrati, la via corretta è l'istanza di incidente di esecuzione (o gli specifici rimedi previsti per le misure cautelari), non il ricorso per cassazione sulla motivazione del provvedimento cautelare.

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