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Sentenza

Sentenza n. 1613/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Commissione Straordinaria che ha revocato l'adozione del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio e Urbanistico, oltre agli atti connessi e ai contributi istruttori tecnici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 14 maggio 2024, sostenendo, in primo luogo, che essa, nonostante il nomen iuris di revoca, costituisse in sostanza un annullamento d'ufficio privo dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990; in subordine, hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti della revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990. Hanno inoltre denunciato eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che l'amministrazione avesse recepito acriticamente la relazione del collegio dei tecnici/sovraordinati, senza confrontarla adeguatamente con la relazione dell'Università della Calabria, che aveva ritenuto conforme l'iter procedimentale del piano e non aveva ravvisato evidenze dell'inosservanza del principio di consumo di suolo zero. È stata dedotta l'incompetenza della Commissione Straordinaria a incidere sulle scelte programmatorie e di indirizzo politico del Comune, una volta esclusi dal giudice penale condizionamenti della criminalità organizzata. I ricorrenti hanno altresì lamentato la violazione e falsa applicazione della legge urbanistica regionale, sostenendo che gli errori e le carenze del PSC e del REU avrebbero potuto essere corretti nelle successive fasi di pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni e approvazione regionale. Infine, hanno dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha eccepito anche il difetto di legittimazione e interesse, l'inammissibilità del ricorso collettivo e, in corso di causa, la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva ridefinizione delle linee programmatiche urbanistiche; tali eccezioni sono state assorbite perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca dell'adozione del PSC e del REU. Anche riqualificando l'atto come annullamento d'ufficio, il Collegio ha ritenuto rispettato il paradigma dell'autotutela, poiché l'istruttoria aveva evidenziato errori testuali, rinvii a elaborati inesistenti, incongruenze nella quantificazione degli standard urbanistici, omissioni nella dimostrazione delle volumetrie e degli standard pro capite, nonché rilevanti scelte di densificazione e mutamenti di destinazione d'uso. Tali criticità incidevano sull'attendibilità complessiva e sul nucleo essenziale del piano, giustificando un interesse pubblico attuale e concreto alla sua rimozione e successiva riedizione. Il giudice ha escluso che l'amministrazione avesse recepito acriticamente una sola relazione tecnica: la relazione del collegio dei tecnici/sovraordinati è stata considerata sviluppo e approfondimento delle criticità già emerse dal contributo dell'UNICAL, e la deliberazione finale è stata ritenuta adeguatamente motivata. È stata respinta anche la tesi secondo cui gli errori avrebbero potuto essere sanati nelle fasi successive: la formazione progressiva del piano presuppone che l'atto adottato sia già fondato su basi conoscitive integre, calcoli coerenti e presupposti legittimi, e non costituisce una sanatoria generale dei vizi originari né consente alla Regione di riscrivere le linee strategiche del piano. La Commissione Straordinaria è stata ritenuta competente, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, a esercitare funzioni di amministrazione attiva e autotutela per il ripristino della legalità e la tutela del patrimonio dell'ente; l'esclusione di infiltrazioni mafiose da parte del giudice penale non impediva l'esercizio del potere di riesame per ragioni urbanistiche e di interesse pubblico. È stato escluso un affidamento qualificato dei ricorrenti, poiché il PSC era stato soltanto adottato e avrebbe potuto essere modificato o non approvato dalla Regione. Il motivo sulla mancata comunicazione di avvio è stato respinto in applicazione dell'art. 13, comma 1, l. 241/1990: l'esenzione prevista per gli atti pianificatori e programmatori si estende, secondo il principio del contrarius actus, anche al riesame dell'atto di pianificazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    La Commissione Straordinaria subentrata allo scioglimento del consiglio comunale è investita delle funzioni di amministrazione attiva necessarie al ripristino della legalità e alla tutela del patrimonio dell'ente, compreso l'esercizio dell'autotutela su atti di pianificazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Anche a prescindere dal nomen iuris di revoca, la rimozione dell'atto adottato è stata ritenuta conforme ai presupposti dell'annullamento d'ufficio, in presenza di criticità sostanziali e di un interesse pubblico attuale e concreto.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La norma è stata richiamata dai ricorrenti in via subordinata per contestare la revoca, ma il giudice ha ritenuto comunque legittimo l'intervento di autotutela sulla base delle ragioni sostanziali esposte nella deliberazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    L'obbligo generale di comunicazione di avvio non è stato ritenuto applicabile al riesame dell'atto di pianificazione, in ragione della deroga prevista dall'art. 13 l. 241/1990.

  • art. 13, comma 1, l. 241/1990

    L'esenzione dagli obblighi partecipativi per gli atti pianificatori e programmatori si estende, per il principio del contrarius actus, al procedimento di riesame e revoca dell'atto di pianificazione.

  • legge regionale Calabria n. 19/2002

    Le carenze relative a volumetrie, standard urbanistici, densificazione e destinazioni d'uso sono state valutate anche alla luce dei principi regionali di ordinato sviluppo urbano, risparmio di suolo, qualità degli insediamenti e uso del nuovo territorio solo in assenza di alternative.

  • art. 3 legge regionale Calabria n. 19/2002

    La pianificazione deve perseguire ordinato sviluppo dei tessuti urbani, risparmio di suolo, miglioramento della qualità della vita, riduzione dell'impatto sui sistemi naturali e utilizzazione di nuovo territorio solo in assenza di alternative.

  • art. 4 d.m. 1444/1968

    È richiamato quale parametro per la quantificazione degli spazi destinati ad attrezzature pubbliche di interesse generale e degli standard urbanistici.

Massime di principio

  • La revoca o l'annullamento d'ufficio dell'adozione di uno strumento urbanistico è legittimo quando un'istruttoria adeguata evidenzi errori, incoerenze di calcolo, carenze conoscitive e scelte progettuali tali da compromettere l'attendibilità complessiva del piano e da giustificare un interesse pubblico attuale alla sua riedizione.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o carenza istruttoria; la Commissione Straordinaria può esercitare tale discrezionalità nell'ambito delle funzioni di amministrazione attiva attribuitele dall'art. 143 d.lgs. 267/2000.
  • La formazione progressiva dello strumento urbanistico non sana i vizi originari dell'atto di adozione: le successive fasi di pubblicazione, osservazione e approvazione possono svilupparsi solo se l'atto adottato poggia su basi conoscitive integre, calcoli coerenti e presupposti legittimi, e non possono essere utilizzate per correggere carenze istruttorie radicali o riscrivere le linee essenziali del piano.
  • L'adozione di un piano urbanistico, non ancora approvato, non attribuisce ai proprietari delle aree interessate un affidamento legittimo e qualificato alla sua conservazione, poiché lo strumento è ancora esposto a modifiche o alla mancata approvazione regionale.
  • L'esenzione dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 13, comma 1, l. 241/1990 per gli atti di pianificazione e programmazione si applica, per il principio del contrarius actus, anche al procedimento di riesame o rimozione dell'atto pianificatorio, quando l'autotutela riguarda complessivamente l'assetto territoriale e non una posizione individuale specificamente consolidata.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiRegolamenti e atti amministrativi generaliAutotutela
RamiUrbanistica e governo del territorioEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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