Cassazione Penale, Sentenza n. 44231/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la mancata pronuncia della Corte di appello sulla richiesta, tempestivamente formulata dal difensore nelle conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 1, L. 176/2020, di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis della L. 689/1981 (applicazione della disciplina delle nuove pene sostitutive richiamata dall'art. 545-bis c.p.p.). La richiesta era stata depositata in un giudizio di appello a trattazione scritta (cartolare) e quindi, secondo la giurisprudenza richiamata, doveva essere valutata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che la richiesta di sostituzione della pena era stata formulata in termini rituali e tempestivi (conclusioni del 8/2/2024 trasmesse il 9/2/2024) e che la Corte di appello non si era pronunciata sul punto. Perciò la Cassazione ha annullato in parte la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulla richiesta di sanzione sostitutiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bologna perché si pronunci specificamente su tale istanza.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
Regola la possibilità di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative; la Corte ha ritenuto che, quando l'imputato domanda tale sostituzione in modo tempestivo in appello cartolare, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta
art. 56-bis legge 689/1981
Disciplina la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; è la norma richiamata dal difensore per ottenere la sostituzione della pena detentiva
art. 23-bis, comma 1, legge 176/2020
Consente la presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello a trattazione scritta; la Corte ha ritenuto valida e tempestiva la richiesta formulata nelle conclusioni ex art. 23-bis
art. 95 d.lgs. 150/2022 e art. 20-bis cod. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)
Riferimento alla disciplina transitoria e alle nuove pene sostitutive introdotte, la cui applicabilità in appello cartolare richiede una specifica richiesta dell'imputato
artt. 61 n.2, 81 cpv., 494 cod. pen.
Norme richiamate nella statuizione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona; contestuale dichiarazione di non procedibilità per truffa per mancanza di querela (fatti ricadenti nel 20-22 febbraio 2019)
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023 (Coppola, Rv. 285894)
«Nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio»
La Corte ha applicato questo principio: in appello cartolare la domanda dell'imputato è necessaria e deve essere tempestiva; una richiesta così formulata obbliga il giudice di appello a pronunciarsi
Massime di principio
- Nel giudizio di appello a trattazione scritta (cartolare) l'imputato deve espressamente chiedere l'applicazione delle nuove pene sostitutive (o della sostituzione della pena detentiva) nell'atto di gravame o, al più tardi, entro i termini per le conclusioni previste dall'art. 23-bis: se la richiesta è tempestiva il giudice di appello è tenuto a decidere.
- Se la Corte territoriale omette di pronunciarsi su una richiesta tempestiva di sostituzione della pena, la Cassazione annulla in parte la sentenza e rinvia perché venga adottata una decisione sul punto.
- Il difensore deve curare la prova del deposito e della tempestività (ad es. invio tramite PEC, procura speciale) quando formula richieste operative in appello cartolare.
- La distinzione tra reati procedibili d'ufficio e reati procedibili a querela resta rilevante: la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela non impedisce valutazioni autonome riguardo all'applicazione di sanzioni sostitutive per condanne residue.
- In presenza di modifiche normative o di discipline transitorie (nuove pene sostitutive), conviene richiamare esplicitamente la norma e la giurisprudenza di riferimento nella conclusione scritta per evitare omissioni e favorire la pronuncia del giudice
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