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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36283/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 10 aprile 2026 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio stabilito dal Tribunale di Pescara. Era stato condannato per furto aggravato, commesso dopo aver divelto la porta allarmata di un istituto scolastico e forzato il distributore automatico di bevande, sottraendone il denaro, nonché per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; era stata contestata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non conteneva un’effettiva analisi critica della motivazione d’appello. La Corte territoriale aveva motivato congruamente la recidiva, considerando le modalità della condotta e i numerosi precedenti specifici, elementi ritenuti indicativi di un’accentuazione della pericolosità sociale e di una perdurante inclinazione al delitto. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: la loro concessione richiede elementi positivi e il giudice non deve rispondere a ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente indicare gli elementi ostativi di preponderante rilievo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo non è ricavabile dal testo fornito.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.

    La Corte territoriale da pag. 2 ha spiegato che le modalità della condotta, consistite nel forzare la porta allarmata posta a protezione dell'edificio scolastico, nel forzare e asportare lo sportello del distributore automatico per asportarne il denaro unitamente ai numerosi precedenti penali specifici, «conducono ad affermare che la nuova manifestazione di devianza rimproverata all'imputato è idonea a certificare una accentuazione della di lui pericolosità sociale».

    Le disposizioni sono richiamate per qualificare il fatto come furto aggravato; la decisione di cassazione non approfondisce gli elementi costitutivi del reato, ma conferma la valutazione della condotta nel contesto della motivazione sulla recidiva.

  • art. 707 c.p.

    Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila, ha rideterminato in punto di trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale di Pescara con la quale Mario Pelaccia, era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per essersi impossessato, dopo avere divelto la porta allarmata di un istituto scolastico e forzato il distributore di bevande ivi presente, della somma di denaro ivi contenuta nonché del reato di cui all'art. 707 cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

    La norma individua uno dei reati per i quali era intervenuta la condanna, ma la Corte non ne esamina autonomamente la disciplina o l’applicazione.

  • art. 133 c.p.

    la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminale sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

    La valutazione della recidiva deve considerare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, verificando se queste rivelino una persistente inclinazione criminosa rilevante per la commissione del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza, legittimamente, deriva il diniego di concessione delle stesse.

    Le attenuanti generiche non spettano per il solo fatto che non emergano elementi negativi: occorrono elementi positivi che ne giustifichino la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile, al pagamento della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La recidiva richiede una motivazione che non si esaurisca nella gravità del fatto o nell’intervallo temporale tra i reati: occorre valutare concretamente, anche secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e la loro capacità di indicare una persistente inclinazione a delinquere rilevante per la commissione del reato.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto derivante dalla mera assenza di elementi negativi della personalità; la loro concessione presuppone elementi positivi che la giustifichino.
  • Nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva, purché indichi gli elementi di preponderante rilievo ritenuti ostativi e la motivazione sia adeguata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere un’effettiva analisi critica delle ragioni della decisione impugnata; la censura che non si confronta in modo specifico con tale motivazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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