Sentenza del 14/02/2019 n. 4402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione tariffaria di una centralina elettronica di programmazione destinata a regolare il flusso dei liquidi in un impianto automatico di irrigazione. La CTR aveva ritenuto che la centralina fosse una parte necessaria dell'impianto e dovesse condividere la classificazione dell'impianto stesso nella voce 8424 della Nomenclatura combinata. L'Agenzia ha contestato tale impostazione, sostenendo che la centralina svolge autonomamente, sul piano funzionale, una specifica attività di regolazione e controllo del flusso dei liquidi e deve quindi essere classificata nella voce 9032, relativa agli strumenti e apparecchi di regolazione o controllo automatici, e precisamente nella sottovoce 9032 89 00. Il secondo motivo riguardava l'omessa pronuncia della CTR sulla violazione della nota 2, lettere a) e b), della Sezione XVI, ma è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la classificazione della centralina nella voce 8424. Ha stabilito che la funzione specifica di regolazione e mantenimento del flusso liquido ai valori programmati riconduce il bene alla voce 9032, anche se la centralina non opera autonomamente senza il collegamento alle elettrovalvole e costituisce una componente dell'impianto di irrigazione. La Corte ha inoltre chiarito che, secondo le regole sulle parti di macchine, una parte che costituisce di per sé un oggetto classificabile in una specifica voce dei capitoli 84, 85 o 90 deve essere classificata nella propria voce, indipendentemente dalla macchina cui è destinata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa n. 1
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e dalle note.
La classificazione doganale deve basarsi anzitutto sul testo delle voci e delle note legali, non sulla funzione generale dell'impianto o sui titoli dei capitoli.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa n. 6
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci.
Una volta individuata la voce di riferimento, la sottovoce deve essere determinata applicando il testo delle sottovoci e le relative note, secondo i medesimi criteri interpretativi.
Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 7, lettera a)
La voce 9032 comprende unicamente gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi (...) la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo.
Un apparecchio che misura, regola e mantiene il flusso di un liquido al valore programmato rientra nella voce 9032, anche quando il suo funzionamento dipende da collegamenti con altri componenti dell'impianto.
Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)
Le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce dei capitoli 84, 85 o 90 (...) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine (...) alle quali essi sono destinati.
La lettera a) contiene la regola prioritaria: una parte che sia essa stessa un oggetto autonomamente riconducibile a una voce specifica deve essere classificata in quella voce. La lettera b), basata sulla destinazione esclusiva o principale, opera solo in via sussidiaria quando la parte non sia classificabile autonomamente.
Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)
Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (...) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
Anche per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione propria dell'oggetto rispetto alla sua destinazione funzionale; il criterio della destinazione alla macchina opera soltanto quando non sia applicabile la classificazione autonoma.
Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 1, lettera m)
La sezione non comprende: (...) m) gli oggetti del capitolo 90.
Un oggetto che rientra nel capitolo 90 non può essere ricondotto alla classificazione della Sezione XVI, anche se costituisce un componente di una macchina o di un impianto appartenente ai capitoli 84 o 85.
Regolamento CEE n. 2658/1987, voce 8424 della Nomenclatura combinata
Apparecchi meccanici (...) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere (...) e simili apparecchi a getto.
La voce 8424 riguarda gli apparecchi che svolgono direttamente attività di spruzzatura, distribuzione o proiezione di liquidi, ma non comprende automaticamente i dispositivi elettronici che regolano o controllano il flusso.
Regolamento CEE n. 2658/1987, voce 9032 89 00 della Nomenclatura combinata
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici - altri.
La centralina elettronica, in quanto dispositivo destinato alla regolazione automatica del flusso dei liquidi mediante programmi e valori prestabiliti, deve essere classificata nella voce 9032 89 00.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La disposizione era invocata per denunciare l'omessa pronuncia della CTR su una specifica censura normativa; tuttavia il motivo è rimasto assorbito poiché l'accoglimento del primo motivo ha definito la controversia.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale occorre individuare la funzione specifica e normativamente descritta del bene, senza attribuire automaticamente al componente la classificazione dell'impianto principale.
- Una componente destinata a una macchina può essere classificata autonomamente se, considerata in sé, rientra in una specifica voce della Nomenclatura combinata.
- Il criterio della destinazione del componente alla macchina principale è sussidiario e si applica soltanto quando il componente non sia autonomamente classificabile in un'altra voce.
- La mancanza di autonomia funzionale assoluta non impedisce necessariamente la classificazione autonoma: è sufficiente che il bene svolga una funzione specifica riconducibile a una voce tariffaria propria.
- Per distinguere tra apparecchi di distribuzione o spruzzatura e apparecchi di regolazione, occorre verificare se il bene esegua materialmente l'erogazione del liquido oppure ne controlli e mantenga automaticamente il flusso secondo valori prescritti.
- Quando una norma di capitolo o di sezione esclude dal proprio ambito gli oggetti appartenenti a un altro capitolo, tale esclusione prevale sulla circostanza che il bene sia utilizzato come parte di una macchina classificata nel capitolo escluso.
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