Sentenza n. 16192/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in data 30.05.2023, con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato la richiesta di cittadinanza proposta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato il 2 febbraio 2023 e notificato il 30 maggio 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il richiedente ha impugnato il diniego deducendo eccesso di potere, violazione di legge e carenza di motivazione. Ha sostenuto che l’unico precedente penale a suo carico non fosse sufficiente a giustificare il rigetto, anche perché aveva chiesto l’estinzione del reato il 13 giugno 2023 e la Corte d’appello l’aveva dichiarata il 3 luglio 2023. Il diniego valorizzava una condanna irrevocabile del 2016 per uso di atto falso, in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., e per tentata falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati, oltre agli elementi istruttori trasmessi da Prefettura e Questura nel 2020. L’Amministrazione aveva inoltre rilevato che, al momento della domanda, il richiedente aveva dichiarato di non essere sottoposto a procedimenti penali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per residenza comporti una valutazione ampiamente discrezionale dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente, sindacabile dal giudice nei limiti della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, la condanna penale e la dichiarazione resa nell’istanza circa l’assenza di procedimenti penali costituivano elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità e di integrazione non compiuta; il diniego era quindi ragionevole e adeguatamente motivato. L’estinzione del reato, dichiarata dopo l’adozione del diniego, non incideva sulla legittimità dell’atto; inoltre, l’estinzione non elimina la rilevanza del fatto storico ai fini della valutazione amministrativa. Spese compensate per la peculiarità della controversia e l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza, quindi, costituisce l’esito provvedimento di una valutazione discrezionale resa dall’Amministrazione (la cittadinanza “può” essere concessa) in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, tenuto conto, in particolare, che al conferimento dello status civitatis si ricollega la capacità giuridica tipica del cittadino, che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità.
La previsione secondo cui la cittadinanza può essere concessa attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale volto a valutare l’inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale, considerando l’integrazione e l’affidabilità complessive.
art. 3 l. 241/1990
Nei casi in cui, in particolare, “...il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo”.
Per un diniego fondato su ragioni di sicurezza, la motivazione è sufficiente se rende comprensibile l’iter logico seguito, senza dover necessariamente esporre tutte le fonti e i fatti alla base del parere negativo.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza per residenza è oggetto di un’ampia valutazione discrezionale, diretta a verificare l’integrazione stabile del richiedente e la sua affidabilità rispetto ai valori e alle regole di convivenza della comunità nazionale.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza non si estende al merito della valutazione amministrativa, ma verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento dell’atto e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Una condanna penale può costituire elemento sufficiente a giustificare il diniego della cittadinanza; la successiva estinzione del reato non cancella la rilevanza del fatto storico nella valutazione amministrativa e, se dichiarata dopo il diniego, non incide sulla legittimità dell’atto adottato.
- La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente circa l’esistenza di procedimenti penali può essere valutata, insieme alla vicenda penale, quale indice di inaffidabilità e di integrazione non compiuta.
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