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Sentenza

Sentenza n. 9616/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) del Provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità prot. -OMISSIS-de12026 -OMISSIS-del 23 aprile 2026 (doc. 1) nella parte in cui è stato disposto di procedere / assentire all'oscuramento dei seguenti documenti presentati dall'aggiudicataria -OMISSIS- e -OMISSIS- Documento “Relazione Tecnica” denominato “-OMISSIS-ED. DEL 08-04-2026 _RELAZIONE TECNICA -OMISSIS-.pdf”; Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica denominato “Allegato 4 Scheda Offerta Economico Analitica_-OMISSIS-.pdf”; “Allegato 4 annesso 1: LISTA PARTI DI RICAMBIO / ATREZZATURE / DISPOSITIVI / MATERIALI E PUBBLICAZIONI” denominato “Allegato 4 annesso1 PARTI DI RICAMBIO ATREZZATURE DISPOSITIVI MATERIALI E PUBBLICAZIONI_-OMISSIS-.pdf; l” 2) dell'atto, se esistente, con il quale l'Amministrazione non dovesse aver accolto la richiesta di accesso documentale dell'odierna ricorrente di cui all'istanza del 22.04.2026 e del 24.04.2026 per accertare e dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cpa e 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 il diritto della Società -OMISSIS-ad accedere all'offerta tecnica e all'offerta economica in versione integrale (senza nessun oscuramento), comprensiva di tutti gli allegati comunque denominati, con conseguente condanna della Stazione Appaltante all'ostensione della predetta documentazione richiesta (senza nessun oscuramento) in favore della società odierna ricorrente nonché per accertare dichiarare il diritto della Società -OMISSIS-ad accedere a tutti i documenti elencati nella propria istanza del 24.04.2026 (doc. 3) - ad oggi non pubblicati sulla piattaforma digitale dedicata alla gara in questione nonostante sia stato dato avviso digitale dell'avvenuta aggiudicazione (doc. 4) - con conseguente condanna della Stazione Appaltante a pubblicare nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 tutti gli atti e documenti relativi alla gara di cui agli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, oggetto del presente ricorso e condanna la Stazione Appaltante a consentire alla società odierna ricorrente il pieno ed integrale accesso (mediante esibizione ed estrazione di copia) di tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 24.04.2026

Giustizia amministrativa202605103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decreto della stazione appaltante che aveva disposto l'oscuramento di parti della relazione tecnica, dell'offerta economica analitica e dell'elenco di parti di ricambio, attrezzature, dispositivi, materiali e pubblicazioni del RTI aggiudicatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha agito ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 per ottenere l'accesso integrale all'offerta tecnica ed economica del RTI aggiudicatario, nonché agli ulteriori atti di gara non ancora comunicati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005, della legge n. 241/1990, dell'art. 116 c.p.a. e della lex specialis, oltre a difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento di oscuramento non individuasse concretamente i segreti tecnici o commerciali dell'aggiudicatario, né illustrasse le ragioni della loro prevalenza sull'interesse difensivo della seconda classificata; ha inoltre dedotto che l'oscuramento della relazione tecnica impedisse di verificare la conformità dell'offerta ai requisiti tecnici e la correttezza dei punteggi attribuiti, mentre l'oscuramento dell'offerta economica e dell'elenco delle parti di ricambio impedisse di verificare la congruità, veridicità e sostenibilità del ribasso offerto. La ricorrente ha altresì contestato la genericità della dichiarazione di riservatezza della mandante e la mancata produzione della dichiarazione della mandataria. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata pubblicazione o comunicazione degli ulteriori atti di gara non oscurati, in violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e della disciplina di gara. In udienza ha dichiarato di non avere più interesse a tale seconda domanda, avendo ricevuto dall'Amministrazione la relativa documentazione, pur dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente delimitato l'oggetto del rito speciale di cui all'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, ritenendo che esso riguardi esclusivamente le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento fondate sull'art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, e non la generale ostensione degli atti di gara non secretati. La domanda relativa a questi ultimi atti è stata comunque dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la documentazione era stata trasmessa alla ricorrente. Nel merito della domanda relativa agli atti oscurati, il TAR ha richiamato l'ordinanza della Corte di giustizia UE del 10 giugno 2025, causa C-686/24, affermando che non è più ammissibile una prevalenza automatica dell'accesso difensivo sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali. Occorre invece un bilanciamento concreto, caso per caso, tra il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva del concorrente e la protezione delle informazioni riservate. Tale bilanciamento presuppone l'individuazione di informazioni specifiche, oggettivamente segrete, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a procurare un vantaggio concorrenziale. Il TAR ha ritenuto generica sia la dichiarazione di riservatezza della mandante, che si limitava a prospettare in termini ipotetici la possibile presenza di know-how e segreti commerciali, sia la motivazione del decreto impugnato. L'Amministrazione non aveva individuato quali specifiche informazioni, brevetti, innovazioni o elementi di know-how fossero meritevoli di protezione, né aveva svolto il necessario bilanciamento con l'interesse difensivo della seconda classificata e con il principio di trasparenza. Il decreto è stato quindi annullato nella parte concernente l'offerta del RTI aggiudicatario, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi, individuando precisamente gli eventuali documenti o parti di documenti contenenti segreti tecnici o commerciali oggettivamente tutelabili e motivando sulla loro eventuale prevalenza rispetto alle esigenze difensive degli altri concorrenti. La stazione appaltante dovrà inoltre verificare se le parti dell'offerta tecnica eventualmente da secretare siano state determinanti nell'attribuzione dei punteggi. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico

    La secretazione richiede una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a informazioni specificamente individuate e oggettivamente qualificabili come segreti tecnici o commerciali; l'accesso difensivo non prevale automaticamente, dovendo essere bilanciato con la tutela della riservatezza.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Il rito speciale superaccelerato riguarda le controversie sulle decisioni della stazione appaltante relative alle richieste di oscuramento delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), e non le richieste generali di ostensione degli atti di gara non secretati.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato utilizzato quale rito per la tutela del diritto di accesso, coordinato con il rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    La decisione di oscuramento deve essere sorretta dall'individuazione precisa delle informazioni segrete e da una motivazione concreta sulla necessità della protezione e sulla sua prevalenza rispetto all'interesse difensivo dei concorrenti.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla tutela dei segreti commerciali, ma la decisione si fonda principalmente sui requisiti di specificità, oggettiva segretezza e vantaggio concorrenziale delle informazioni.

  • ordinanza CGUE 10 giugno 2025, causa C-686/24

    osta alla normativa europea una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici che impone l'accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali di un offerente a favore di un altro offerente (accesso difensivo), quando tale accesso sia necessario per garantire la tutela giurisdizionale effettiva di quest'ultimo, senza consentire agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale e le esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali

    Il diritto dell'Unione impone un bilanciamento concreto tra tutela giurisdizionale effettiva e protezione dei segreti tecnici o commerciali, escludendo automatismi a favore dell'accesso difensivo.

Massime di principio

  • Nel rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 sono trattabili le controversie concernenti le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di informazioni dell'offerta riconducibili all'art. 35, comma 4, lett. a), mentre le richieste relative ad atti di gara non secretati non rientrano nell'oggetto di tale rito.
  • L'oscuramento di parti dell'offerta per la tutela di segreti tecnici o commerciali non può fondarsi su dichiarazioni generiche o meramente ipotetiche riferite al know-how aziendale; l'offerente deve individuare specificamente le informazioni riservate e comprovare il loro carattere oggettivamente segreto, il valore economico e l'idoneità a procurare un vantaggio concorrenziale.
  • La stazione appaltante, nel decidere sull'oscuramento, deve svolgere un bilanciamento concreto, motivato e caso per caso tra la tutela dei segreti tecnici o commerciali, l'interesse difensivo degli altri concorrenti e il principio di trasparenza; non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza di dati tecnici o commerciali.
  • Quando l'offerta tecnica oscurata ha inciso sull'attribuzione dei punteggi di gara, la stazione appaltante deve considerare specificamente se le informazioni eventualmente da proteggere siano state determinanti per la prevalenza dell'offerta aggiudicataria e motivare la loro eventuale prevalenza sulle esigenze difensive del concorrente non aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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