Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 15/02/12
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento dispone la pubblicazione dei prospetti integrativi delle tariffe di estimo per nuove categorie e classi catastali in alcuni Comuni della Valle d’Aosta e nel Comune di Bari, in base alle decisioni delle commissioni censuarie competenti.
Integrazione dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della Valle d’Aosta e Bari
Integrazione dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della Valle d’Aosta e per il Comune di Bari
Il provvedimento dell’Agenzia del Territorio dispone l’integrazione dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della Regione Autonoma Valle d’Aosta e per il Comune di Bari. L’intervento riguarda l’istituzione di nuove categorie e classi catastali e la conseguente pubblicazione dei relativi prospetti tariffari.
Presupposti normativi e amministrativi
Il documento richiama il quadro normativo che legittima l’atto, in particolare:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito l’Agenzia del Territorio;
- lo statuto dell’Agenzia del Territorio;
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono rese esecutive le Agenzie fiscali;
- il decreto ministeriale 27 settembre 1991 sulle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane per l’intero territorio nazionale;
- il DPR 1° dicembre 1949, n. 1142, in particolare l’art. 64, che consente l’integrazione del quadro di categorie e classi di un Comune quando siano presenti unità immobiliari con destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle previste per il Comune.
Sono inoltre richiamati:
- il DPR 26 ottobre 1972, n. 650, relativo alle attribuzioni delle commissioni censuarie;
- l’art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sulla proroga degli incarichi dei componenti delle commissioni censuarie;
- l’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che attribuisce alla pubblicazione sui siti internet delle agenzie fiscali valore sostitutivo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Contenuto del provvedimento
Il direttore dell’Agenzia prende atto che nei Comuni indicati nell’allegato A) si è verificata la situazione che giustifica l’integrazione del quadro tariffario, cioè la presenza di unità immobiliari con caratteristiche tali da richiedere nuove categorie e classi catastali rispetto a quelle già previste.
Il provvedimento dispone quindi la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del Territorio dei prospetti contenenti le tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per le nuove categorie e classi istituite nei Comuni elencati nell’allegato A), secondo quanto riportato nell’allegato B).
Decisioni delle commissioni censuarie
L’atto dà atto che i prospetti integrativi sono stati approvati dalle competenti commissioni censuarie:
- Commissione censuaria provinciale di Bari, con decisione del 15 settembre 2011;
- Commissione censuaria regionale Valle d’Aosta, con decisione del 19 gennaio 2012.
Tali decisioni costituiscono il presupposto per l’approvazione e la pubblicazione dei prospetti tariffari integrativi.
Effetti della pubblicazione
La pubblicazione avviene sul sito internet dell’Agenzia del Territorio e riguarda i prospetti integrativi delle tariffe d’estimo relativi ai Comuni indicati negli allegati del provvedimento. La pubblicazione costituisce l’adempimento previsto dalla normativa richiamata e sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dati finali dell’atto
Il provvedimento è emanato a Roma il 15 febbraio 2012 ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Gabriella Alemanno.
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