Provvedimento del 14/02/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità applicative dell'imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie emerse e ancora in regime di riservatezza, nonché dell'imposta straordinaria del 10 per mille sui prelievi o dismissioni effettuati entro il 6 dicembre 2011. Stabilisce aliquote, base imponibile, soggetti tenuti al prelievo e al versamento, termini, codici tributo, obblighi di segnalazione e conseguenze sanzionatorie in caso di omesso pagamento.
Attuazione dell'imposta di bollo speciale annuale e dell'imposta straordinaria sui prelievi per attività finanziarie oggetto di emersione
Attuazione delle imposte sulle attività finanziarie oggetto di emersione
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate definisce le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esso riguarda, in particolare, l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione e l'imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività.
Imposta di bollo speciale annuale
L'articolo 19, comma 6, prevede che le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi:
- dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;
- degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni;
siano soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale.
L'imposta è dovuta nelle seguenti misure:
- 10 per mille per il 2011;
- 13,5 per mille per il 2012;
- 4 per mille per gli anni successivi.
La base di calcolo è costituita dal valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il solo periodo d'imposta 2011, il valore di riferimento è quello al 6 dicembre 2011.
Ambito applicativo e criteri di determinazione
L'imposta riguarda esclusivamente le attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione tramite procedura di rimpatrio, sia fisico sia giuridico, che risultino ancora detenute in regime di riservatezza:
- al 6 dicembre 2011, per il primo anno di applicazione;
- al 31 dicembre, per gli anni successivi.
L'imposta si calcola:
- sulle somme detenute;
- sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento;
- in mancanza del valore di mercato, sul valore nominale o sul valore di rimborso.
L'importo è determinato al netto dell'eventuale imposta di bollo già pagata ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
Imposta straordinaria sui prelievi
L'articolo 19, comma 12, stabilisce che, per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione aperto per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse, è dovuta per il solo anno 2012 un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.
Anche in questo caso, la base imponibile è costituita:
- dalle somme prelevate;
- dal valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo;
- in mancanza, dal valore nominale o di rimborso.
Soggetti tenuti al prelievo e al versamento
Gli intermediari individuati dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001 sono tenuti a trattenere l'imposta di bollo speciale annuale e l'imposta straordinaria sui prelievi dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione, oppure a ricevere la provvista dallo stesso contribuente.
Tra tali intermediari rientrano:
- banche italiane;
- società di intermediazione mobiliare;
- società di gestione del risparmio;
- società fiduciarie;
- agenti di cambio;
- Poste Italiane S.p.A.;
- stabili organizzazioni in Italia di banche e imprese di investimento non residenti.
Sono comprese, ai fini dell'applicazione, anche le imprese di assicurazione residenti quando le attività rimpatriate, o parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.
Termini di versamento e codici tributo
Gli intermediari devono versare:
- l'imposta di bollo annuale relativa al periodo d'imposta 2011 entro il 16 febbraio 2012;
- l'imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo anno 2012, entro la medesima data.
Con risoluzione n. 14/E del 9 febbraio 2012 sono stati istituiti i relativi codici tributo.
Obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria
Gli intermediari devono segnalare all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non siano state applicate e versate.
La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quella relativa al periodo d'imposta 2012, ossia dal modello 770/2013.
La riscossione nei confronti dei contribuenti segnalati avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
La segnalazione è dovuta anche se il contribuente ha chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non ha fornito la provvista per il pagamento dell'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 19.
Modalità applicative nei diversi casi operativi
Il provvedimento distingue varie ipotesi operative:
- se il contribuente detiene il conto segretato presso il medesimo intermediario che ha curato la procedura di rimpatrio, tale intermediario deve prelevare sia l'imposta di bollo speciale annuale sia l'eventuale imposta straordinaria sui prelievi;
- se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario mantenendo il regime della riservatezza, l'ultimo intermediario presso cui il conto è ancora detenuto è tenuto al prelievo delle imposte;
- se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l'imposta di cui al comma 6 non è dovuta, ma il trasferimento è equiparato a un prelievo e l'intermediario presso cui è avvenuto deve segnalare il nominativo all'Amministrazione finanziaria;
- se il contribuente trasferisce parte delle attività dal conto segretato a un conto non segretato presso altro intermediario, l'intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l'imposta di cui al comma 6 sulle attività ancora segretate e quella di cui al comma 12 sulle attività trasferite o prelevate.
Resta fermo che il contribuente può evitare la segnalazione all'Amministrazione finanziaria fornendo la provvista all'intermediario per il pagamento delle imposte.
Sanzione per omesso versamento
Per l'omesso versamento delle imposte previste si applica, a carico del contribuente, una sanzione pari all'importo non versato.
Motivazioni e quadro normativo
Il provvedimento chiarisce che l'articolo 19, comma 6, introduce un'imposta di bollo annuale speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione e detenute all'estero in regime di riservatezza, mentre il comma 12 prevede un'imposta straordinaria una tantum per le attività immesse in conti segretati e prelevate, in tutto o in parte, alla data del 6 dicembre 2011.
Il comma 23 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle disposizioni attuative.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67 comma 1, 68 comma 1, 71 comma 3 lettera a), 73 comma 4;
- lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5 comma 1 e 6 comma 1;
- il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2 comma 1;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Come disciplina normativa di riferimento è richiamato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 19.
Pubblicazione del provvedimento
È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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