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Provvedimento

Provvedimento del 15/02/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento modifica quello del 21 giugno 2007 per includere tra gli utenti abilitati al servizio telematico CIVIS anche le società di servizi dei CAF-dipendenti già abilitate a Entratel per la trasmissione dei modelli F24. L'obiettivo è semplificare gli adempimenti dei contribuenti e ridurre l'afflusso agli uffici dell'Agenzia.

Estensione dell'uso di CIVIS alle società di servizi dei CAF-dipendenti

Estensione dell’abilitazione a CIVIS per le società di servizi dei CAF-dipendenti

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2012 modifica il provvedimento del 21 giugno 2007, ampliando i soggetti abilitati a utilizzare il servizio telematico CIVIS. L’intervento riguarda in particolare le società di servizi dei CAF-dipendenti e mira a semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Contenuto della modifica

Viene integrato l’articolo 1, punto 1.2, del provvedimento del 21 giugno 2007. Dopo le parole "trasmettere i modelli F24" sono inserite le seguenti parole: "e di utilizzare il servizio telematico CIVIS".

In sostanza, le società di servizi dei CAF-dipendenti, già individuate come intermediari abilitati ad Entratel ai fini della trasmissione dei modelli F24, sono ora autorizzate anche a operare tramite CIVIS per conto dei propri assistiti.

Soggetti interessati

Il provvedimento richiama le società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Si tratta di società utilizzabili dai CAF per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, il cui capitale sociale deve essere:

  • posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
  • oppure posseduto interamente dagli associati delle predette associazioni e organizzazioni.

Il testo precisa che tali società svolgono attività di assistenza sotto il diretto controllo del CAF, ma non rientrano tra gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; fino a questo intervento erano utenti telematici limitatamente alla trasmissione dei modelli F24.

Finalità del provvedimento

La modifica è adottata per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, ampliando le funzioni svolgibili dalle predette società come intermediari telematici.

Il provvedimento evidenzia anche ulteriori effetti organizzativi:

  • riduzione dell’afflusso dei contribuenti presso gli uffici;
  • razionalizzazione e semplificazione dei rapporti con i contribuenti;
  • riduzione dei tempi di erogazione dei servizi resi tramite canale telematico.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra le principali fonti normative e regolamentari:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento agli articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2, comma 1;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modifiche del 24 dicembre 1999 e 29 marzo 2000;
  • decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 giugno 2007.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento dispone che la pubblicazione avvenga sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il documento è datato Roma, 15 febbraio 2012, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

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