Ordinanza n. 132/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento AGEA relativa al prelievo latte e ai relativi interessi per le annate 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009, nonché iscrizione a ruolo e ruolo sottostante
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata via PEC nel 2015, dell'importo complessivo di euro 352.513,19, concernente il pagamento del cosiddetto prelievo latte e dei relativi interessi per le annate 2005/2006, 2006/2007 e 2008/2009, insieme agli atti di iscrizione a ruolo e al ruolo presupposto. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisando un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione degli atti, in considerazione dell'entità del credito oggetto della cartella e della relativa iscrizione a ruolo. La valutazione cautelare è stata ulteriormente collegata alla sopraggiunta notifica di un atto di pignoramento presso terzi. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia degli atti impugnati limitatamente alle annate 2006/2007 e 2008/2009, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito. La trattazione di merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ravvisato il periculum in mora e ha sospeso parzialmente l'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'entità particolarmente rilevante del credito oggetto di una cartella di pagamento può concorrere, insieme alla concreta esposizione del debitore ad azioni esecutive, a integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
- La tutela cautelare può essere accordata solo con riferimento a determinate annualità o componenti della pretesa, lasciando impregiudicata la decisione sul merito delle contestazioni relative agli atti impositivi o di riscossione.
Come è indicizzato
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