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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Massa Carrara prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, recante il divieto d'accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento siti nella "zona movida" della frazione Marina del Comune di Carrara (MS) per mesi diciotto (c.d. "DASPO urbano"); nonché, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- della Questura di Massa Carrara, notificata in data -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, eventualmente anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO urbano del Questore di Massa Carrara, della durata di diciotto mesi, con divieto di accesso o stazionamento presso determinati pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento nella zona movida di Marina di Carrara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Massa Carrara recante il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento situati nella zona movida di Marina di Carrara per diciotto mesi, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il giudice ha considerato incontestata la partecipazione del ricorrente a una rissa avvenuta nei pressi di un locale di Marina di Carrara, condotta ritenuta collegata a contesti di violenza urbana e idonea a fondare una valutazione di pericolosità sociale. È stato inoltre valorizzato il fatto che il divieto non impedisce il libero transito nelle strade interessate per esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia, ma vieta lo stazionamento presso determinati locali o nelle loro immediate vicinanze.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di un fumus boni iuris favorevole. Ha ritenuto non contestata la partecipazione del ricorrente alla rissa e ha giudicato tale condotta sufficiente, allo stato cautelare, a integrare una valutazione di pericolosità sociale strettamente connessa alla violenza urbana. Il giudice ha altresì escluso, in questa fase, un'incidenza sproporzionata del DASPO sulle esigenze di vita del destinatario, poiché il provvedimento consente il transito nelle strade interessate per motivi di salute, studio, lavoro o famiglia e limita soltanto lo stazionamento presso determinati locali o nelle immediate vicinanze. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del DASPO urbano.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la partecipazione non contestata a una rissa verificatasi in prossimità di un locale inserito in un contesto di movida può essere valutata come condotta collegata alla violenza urbana e concorrere a fondare il giudizio di pericolosità sociale posto a base di un DASPO urbano.
  • La proporzionalità di un DASPO urbano può essere valorizzata considerando che il provvedimento consenta il libero transito nell'area interessata per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia e limiti il divieto allo stazionamento presso determinati locali o nelle loro immediate vicinanze.
  • La sospensione cautelare di un DASPO urbano non è giustificata quando, allo stato degli atti, la condotta contestata appare idonea a fondare la valutazione di pericolosità sociale e le modalità del divieto risultano circoscritte e compatibili con le essenziali esigenze di vita del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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