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Sentenza

Sentenza n. 14444/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 28444 del 21.10.2022, di rigetto della domanda della ricorrente acquisita al protocollo con n. 5214 in data 26/03/2019 e rinnovata in data 29/9/2021 con prot. n. 2115, volta al riconoscimento in Italia del titolo di studio di specializzazione conseguito all'Estero (Spagna) ai fini dell'insegnamento su posti di sostegno; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compreso ove occorra il parere espresso dal MUR con nota 25348 del 17/8/2021.

Giustizia amministrativa202300011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo universitario di specializzazione conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento su posti di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento del titolo conseguito presso un’università spagnola mediante un corso di specializzazione in materia di bisogni educativi specifici. Ha dedotto, con un unico motivo composito, la violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, del d.lgs. 206/2007, del d.lgs. 15/2016, del d.P.R. 189/2009, dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001, degli artt. 45 e 49 TFUE, della l. 241/1990, della disciplina italiana dei titoli di accesso all’insegnamento, del d.P.R. 445/2000 e di varie disposizioni costituzionali. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perplessità, illogicità, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, nonché incompetenza. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare concretamente il percorso formativo estero, qualificandolo come titolo assimilato e valutando, se necessario, l’imposizione di misure compensative, senza arrestarsi alla mancanza di riconoscimento formale in Spagna.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che il Ministero aveva svolto una verifica ufficiale tramite il sistema IMI presso l’autorità competente spagnola. Da tale interlocuzione era emerso che il corso frequentato non costituiva un titolo ufficiale dell’ordinamento spagnolo, ma un titolo proprio dell’università, non riconosciuto dallo Stato spagnolo e non abilitante all’esercizio della corrispondente professione regolamentata nel Paese d’origine. Il diniego, pertanto, non era stereotipato, ma fondato su un accertamento specifico e su una motivazione coerente con i presupposti di fatto. Il giudice ha altresì escluso che il diritto dell’Unione imponesse comunque una valutazione comparativa del titolo, distinguendo la fattispecie da quelle esaminate dall’Adunanza Plenaria nel dicembre 2022, nelle quali i titoli esteri avevano natura abilitante nel Paese d’origine, ancorché a determinate condizioni. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, ha affermato che gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d’origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello posseduto in tale Stato. Era quindi conforme al diritto europeo la scelta dell’Amministrazione di non sottoporre il titolo alla procedura di riconoscimento prevista dal d.lgs. 206/2007. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per la costituzione meramente formale delle Amministrazioni.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    La disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali non impone il riconoscimento di un titolo privo di natura ufficiale e non abilitante nello Stato d’origine.

  • Direttiva 2013/55/UE

    La disciplina modificativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali non comporta l’obbligo di valutare un titolo che non abbia valore legale nello Stato d’origine.

  • d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206

    La procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali non si applica, secondo il giudice, a un corso universitario non ufficiale e non abilitante nello Stato d’origine.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    “non possono imporre al primo Stato membro di prendere in considerazione un titolo che non sia rilasciato dal secondo Stato membro e che non sia ivi riconosciuto. Infatti, le libertà di circolazione non possono imporre allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d’origine un valore superiore a quello che esso ha in quest’ultimo Stato”

    Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento non impongono allo Stato ospitante di valutare o riconoscere un titolo non riconosciuto dallo Stato d’origine né di attribuirgli un valore superiore a quello posseduto in tale Stato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è adeguatamente motivato quando indica la natura non ufficiale e non abilitante del titolo sulla base di una verifica presso l’autorità competente dello Stato d’origine.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma non risulta posta a fondamento di una statuizione autonoma nella decisione.

  • artt. 2 e 3 d.P.R. 30 luglio 2009, n. 189

    La disciplina è stata invocata dalla ricorrente, senza che il giudice ne ricavi una diversa regola applicabile a un titolo privo di riconoscimento nello Stato d’origine.

  • d.P.R. 19/2016

    La disciplina italiana dei titoli di accesso all’insegnamento è stata invocata, ma non conduce al riconoscimento di un titolo estero non ufficiale e non abilitante nello Stato d’origine.

  • d.m. 259/2017

    La disciplina italiana dei titoli di accesso all’insegnamento è stata invocata, ma non conduce al riconoscimento di un titolo estero non ufficiale e non abilitante nello Stato d’origine.

Massime di principio

  • Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione o riconoscere un titolo di formazione che non sia ufficialmente rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro d’origine e che non abiliti all’esercizio della corrispondente professione regolamentata in tale Stato.
  • La libertà di circolazione non può imporre allo Stato ospitante di attribuire a un titolo estero un valore superiore a quello che il titolo possiede nell’ordinamento d’origine.
  • Quando l’Amministrazione verifica tramite un’interlocuzione ufficiale con l’autorità competente dello Stato d’origine la natura non ufficiale e non abilitante del titolo estero, il diniego di riconoscimento non è affetto da difetto di istruttoria o di motivazione se espone tale verifica e ne trae coerentemente le conseguenze.
  • La necessità di una valutazione comparativa del percorso formativo e dell’eventuale imposizione di misure compensative presuppone che il titolo estero abbia almeno natura abilitante o sia legalmente riconosciuto nello Stato d’origine; tale obbligo non opera per un titolo meramente proprio dell’università e privo di valore ufficiale nel Paese di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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