Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento implicito, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale l’amministrazione scolastica ha respinto la richiesta di continuità didattica con la docente di sostegno -OMISSIS-, per l’A.S. 2025/2026, in favore dell’alunna -OMISSIS-, presentata dai ricorrenti in data 15 maggio 2025 ai sensi del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025; - della nota n. -OMISSIS- del 1 agosto 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale -OMISSIS- di Bologna, avente ad oggetto “Prospetto delle disponibilità per le nomine a tempo determinato di cui all’art. 2 D.M. n. 111/2024, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Anno scolastico 2025/26 – Posto sostegno”, nella parte in cui non risultano posti disponibili di tipo EE_ADEE sostegno psicofisico per la scuola primaria nell’I.C. di -OMISSIS-; - della nota n. -OMISSIS- del 5 agosto 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante la pubblicazione dei bollettini EE_ADEE con l’individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026 finalizzata all’immissione in ruolo, nella parte in cui la docente di sostegno -OMISSIS- è stata assegnata all’I.C. di -OMISSIS-; - del provvedimento implicito, di data e numero di protocollo sconosciuti, con il quale l’amministrazione scolastica ha respinto la richiesta di riesame e di annullamento in autotutela presentata dai ricorrenti in data 5 agosto 2025, reiterata in data 7 agosto 2025; - per quanto occorrer possa, della nota n. -OMISSIS- del 29 agosto 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante il bollettino con l’individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato in continuità didattica, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, nel quale sono previsti n. 5 posti EE_ADEE assegnati alla scuola primaria di -OMISSIS- dell’I.C. di -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, della nota n. -OMISSIS- del 30 agosto 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale V di Bologna, recante il bollettino con l’individuazione dei soggetti destinatari di contratto a tempo determinato di supplenza annuale da GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), nel quale sono previsti n. 11 posti EE_ADEE assegnati alla scuola primaria di -OMISSIS- dell’I.C. di -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non noto ai ricorrenti, con cui è stata negata all’alunna -OMISSIS- la continuità didattica, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di sostegno -OMISSIS- per l’A.S. 2025/2026, nonostante sussistessero tutti i requisiti di legge, nonché per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- alla continuità didattica, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di sostegno -OMISSIS- anche per l’A.S. 2025/2026, sussistendo tutti i requisiti di legge e la condanna dell’amministrazione scolastica intimata a consentire la continuità didattica in favore dell’alunna, ai sensi del D.M. n. 32 del 26/02/2025, con la docente di sostegno -OMISSIS- anche per l’A.S. 2025/2026, sussistendo tutti i requisiti di legge.

Giustizia amministrativa202501466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della richiesta di conferma della docente di sostegno per garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2025/2026, nonché atti di individuazione dei posti e di assegnazione della docente e dei supplenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La figlia dei ricorrenti, alunna della scuola primaria riconosciuta disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e affetta da disturbo dello spettro autistico non verbale, aveva beneficiato per due anni della medesima docente di sostegno, con la quale si era instaurato un rapporto educativo positivo. I genitori chiedevano, ai sensi del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025, la conferma della docente anche per l'anno scolastico 2025/2026; risultavano la disponibilità della docente e il parere favorevole del GLO. L'amministrazione scolastica non accoglieva la richiesta e assegnava il posto a un supplente individuato dalle GPS, privo del titolo di specializzazione. I ricorrenti deducevano, in primo luogo, la violazione dell'art. 8 del d.l. n. 71/2024, del D.M. n. 32/2025, del d.lgs. n. 66/2017 e della legge n. 104/1992, sostenendo che ricorressero tutti i presupposti per la continuità didattica. Deducevano inoltre la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Venivano impugnati anche gli atti relativi alla mancata previsione di posti per l'immissione in ruolo nell'istituto frequentato dalla minore e quelli successivi di assegnazione dei posti a docenti immessi in ruolo o supplenti.

La decisione

Il TAR, con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., respinge il ricorso. In precedenza, in sede cautelare, aveva rilevato l'insufficienza della motivazione e aveva ordinato un riesame, poiché non era stata dimostrata l'assunzione a tempo indeterminato della docente richiesta dai ricorrenti. A seguito del riesame, l'amministrazione ha chiarito che la docente era stata immessa in ruolo presso altro istituto, in base alle sedi disponibili e alle preferenze espresse, e che aveva accettato il nuovo incarico, rinunciando implicitamente alla riconferma nel precedente posto. Il Collegio ritiene che l'art. 8 del d.l. n. 71/2024, che ha introdotto il comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. n. 66/2017, e la disciplina attuativa del D.M. n. 32/2025 operino esclusivamente nell'ambito dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato. Pertanto, la preferenza per la continuità didattica non consente di confermare la docente nel medesimo posto quando essa sia transitata nei ruoli a tempo indeterminato presso altro istituto, soprattutto se nell'istituto frequentato dall'alunna non è previsto il corrispondente posto di ruolo. Per la stessa ragione è respinta anche la censura relativa all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, poiché mancava il presupposto sostanziale per l'accoglimento dell'istanza. L'impugnazione dell'atto regionale di individuazione dei posti per l'immissione in ruolo non conduce a un diverso esito: la disciplina della continuità didattica non si applica alla copertura di un posto mediante trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia in forma semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 8 d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    Ha introdotto il comma 3 nell'art. 14 del d.lgs. n. 66/2017, disciplinando la possibilità di garantire la continuità didattica mediante la conferma del docente di sostegno già assegnato, nell'ambito degli incarichi a tempo determinato.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66

    nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, la “continuità didattica” possa essere garantita mediante la conferma del docente già designato come insegnante di sostegno nell’anno scolastico precedente

    La disposizione opera limitatamente all'attribuzione di incarichi a tempo determinato e non consente la conferma quando il docente sia transitato nei ruoli a tempo indeterminato presso altro istituto.

  • D.M. 26 febbraio 2025, n. 32

    Disciplina la procedura per la continuità didattica degli insegnanti di sostegno, ma nell'ambito degli incarichi a tempo determinato; non si applica alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità quando, in assenza del presupposto sostanziale per accogliere l'istanza, il procedimento non avrebbe potuto avere esito favorevole.

  • art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Richiamato quale fondamento del riconoscimento della situazione di gravità della disabilità dell'alunna.

Massime di principio

  • La disciplina sulla continuità didattica degli insegnanti di sostegno prevista dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 66/2017, come introdotto dall'art. 8 del d.l. n. 71/2024 e attuato dal D.M. n. 32/2025, opera esclusivamente nell'ambito dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato.
  • La preferenza per la continuità didattica non può assicurare la conferma del docente nel medesimo posto quando il docente sia transitato nei ruoli a tempo indeterminato presso altro istituto, in particolare se il posto di ruolo non è previsto nell'istituto frequentato dall'alunno.
  • La disciplina sulla continuità didattica non è applicabile alla copertura di un posto mediante trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
  • La censura relativa all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto è infondata quando manca il presupposto sostanziale per l'accoglimento dell'istanza, poiché il procedimento non avrebbe potuto concludersi favorevolmente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.