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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17257/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza del GUP, contestando: 1) carenza/integrità della motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari (art. 292 c.2 c.p.p.), con la censura che la motivazione sarebbe "stringata" e per relationem; 2) uso e travisamento di risultanze documentali non formalmente depositate e/o inutilizzabili per giustificare la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari (violazione artt. 274 lett. c), 275, 125 c.3, 292 c.2 c.p.p.); 3) nullità del provvedimento cautelare per difetto della domanda cautelare del pubblico ministero rispetto all'applicazione delle misure alternative (artt. 178 lett. b) e 179 c.p.p., art. 307 c.p.p.), ossia che la richiesta sarebbe stata "in bianco" e priva di specificità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di nullità: il Tribunale del riesame aveva correttamente dato conto della presenza della richiesta del pubblico ministero e della legittimità dell'applicazione delle misure non custodiali ai sensi dell'art. 307 c.p.p., richiamando la giurisprudenza che distingue l'atto di domanda del PM (che deve essere presente nel fascicolo) dall'obbligo motivazionale che grava sul giudice. Sui primi due motivi la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia svolto una valutazione puntuale e congrua sull'attualità delle esigenze cautelari, fondandola sulla gravità del quadro indiziario (concorso esterno al clan "Moccia", reati di riciclaggio aggravati, ampia operatività e ruolo fiduciario dell'imputato), sulla pendenza del dibattimento, sul rischio di ripresa delle attività del clan dopo scarcerazioni di sodali, sulla modalità di gestione delle disponibilità finanziarie (contabilità riservata, "pizzini"), e su condotte dirette a dissimulare la presenza e i flussi economici; la Corte ha ricordato che la valutazione di fatto sulle esigenze cautelari è riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravazione ex art. 416-bis.1)

    I reati contestati (concorso esterno nel clan e riciclaggio aggravato) sono valutati come indicatori di elevata pericolosità e idonei a fondare la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferimento alla concreta esigenza cautelare prevista dalla norma (pericolo di reiterazione) come fondamento della misura; il tribunale ha ritenuto sussistente detto pericolo

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La custodia in carcere è considerata adeguata in presenza della presunzione relativa prevista per reati di tipo mafioso/associativo; ciò supporta la valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivare sull'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adempiuto a tale obbligo con motivazione congrua e ulteriormente integrativa

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Consente l'adozione di misure alternative per l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini solo se sussistono le ragioni che determinarono la custodia; il giudice deve verificare positivamente la persistenza o la sopravvenienza di esigenze cautelari attuali

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiesta di nullità del provvedimento per assenza di azione cautelare del PM: la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la domanda del PM risultava presente nel fascicolo

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norme sulle impugnazioni e sulla nullità: la Corte ha valutato che non sussisteva la nullità assoluta denunciata

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge); la Corte ha dichiarato i motivi manifestamente infondati/inammissibili per carenza di confutazione della motivazione di merito

Massime di principio

  • Quando si adottano misure alternative dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 307 c.p.p.) il giudice deve verificare in positivo l'attualità delle esigenze cautelari: non è sufficiente un mero richiamo alle valutazioni precedenti, occorre motivare specificamente perché permangono o sono sopravvenute esigenze cautelari
  • La gravità del quadro indiziario per reati associativi o connessi alla criminalità organizzata genera una presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari (valutabile dal giudice di merito) e può giustificare misure cautelari anche non custodiali se adeguatamente motivate
  • La domanda cautelare del pubblico ministero deve essere presente nel fascicolo; tuttavia la sua motivazione formale non è richiesta con la stessa rigidità che grava sul giudice: è quest'ultimo che deve motivare la misura
  • La Corte di Cassazione non riesamina libero valutazioni di fatto del giudice di merito (quali la gravità dell'indizio, i ruoli e le modalità operative), salvo vizio manifesto di motivazione; contestare la motivazione richiede un confronto puntuale con le argomentazioni di merito
  • Provvedimenti di riesame possono legittimamente considerare elementi come la pendenza del dibattimento, la persistenza di rapporti con sodali e condotte di occultamento/riciclaggio come indicatori di rischio di reiterazione

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