Cassazione Penale, Sentenza n. 30786/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto in espiazione di pena per reati ostativi di prima fascia, tra cui sequestro di persona a scopo di estorsione, che aveva chiesto un permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza e il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18/06/2025, aveva rigettato il reclamo. Il tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 4-bis ord. pen. come modificata nel 2022 e aveva escluso che il ricorrente avesse assolto gli oneri richiesti per superare l’ostatività: mancava l’adempimento delle obbligazioni civili o la prova della sua assoluta impossibilità; mancavano elementi specifici ulteriori idonei a escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino; non risultava un sufficiente processo di revisione critica; le allegazioni sul percorso trattamentale, sull’assenza di mafia nell’organizzazione di origine, sulla disarticolazione del sodalizio e sulle condizioni economiche erano state ritenute insufficienti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo in sintesi: omessa motivazione e mancata valutazione delle allegazioni difensive sulla cessazione dei collegamenti con la criminalità; omessa acquisizione di ulteriori informazioni; travisamento o omesso esame del positivo percorso rieducativo e dei benefici di liberazione anticipata; erronea negazione dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili per indigenza; mancata considerazione della disciplina transitoria dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022; illogicità della motivazione sull’assenza di revisione critica, sostenendo che il permesso non può essere negato solo perché il detenuto continua a dichiararsi innocente; e, infine, illogicità sul requisito del fine pena lontano, poiché il ricorrente aveva già espiato una parte molto rilevante della pena, anche per effetto di liberazione anticipata e giorni riconosciuti ex art. 35-ter ord. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi, osservando che l’istanza originaria non conteneva allegazioni specifiche e utili a dimostrare i presupposti per superare l’ostatività; che, dopo la riforma del 2022, l’accesso al beneficio richiede ulteriori presupposti e non bastano la regolare condotta carceraria o la partecipazione al trattamento; che la nuova disciplina si applica ai procedimenti in corso; che la disposizione transitoria non era invocabile in mancanza di allegazioni pertinenti; e che il percorso rieducativo e la mancanza di iniziative risarcitorie/riparatorie non consentivano di escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha confermato il rigetto del reclamo contro il diniego del permesso premio. Ha ritenuto che il richiedente non avesse assolto l’onere di allegare elementi fattuali specifici e idonei a dimostrare, in chiave logica, l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino, né avesse dimostrato l’adempimento o l’assoluta impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e riparatorie. Ha inoltre affermato che la disciplina introdotta dal d.l. n. 162/2022 conv. in l. n. 199/2022 è applicabile ai procedimenti in corso e che la mera regolare condotta carceraria o il trattamento positivo non sono di per sé sufficienti a superare l’ostatività. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
Per i detenuti condannati per reati ostativi di prima fascia, l’accesso ai permessi premio richiede, oltre alla prova dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino, anche l’adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie o la prova della loro assoluta impossibilità; la disciplina novellata del 2022 si applica ai procedimenti in corso.
art. 30-ter ord. pen.
Il permesso premio non è concedibile in base al solo percorso intramurario positivo, se mancano i presupposti specifici richiesti per i condannati ostativi.
art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022
La disposizione transitoria non è stata ritenuta idonea a escludere l’applicazione della nuova disciplina nel caso concreto, in assenza di allegazioni specifiche riconducibili alle ipotesi previste.
legge n. 199/2022
Ha convertito il d.l. n. 162/2022, rendendo vigente la nuova disciplina dei benefici penitenziari per i condannati ostativi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Viene richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della finalità rieducativa della pena, ma non ritenuto decisivo per superare i presupposti legali dell’ostatività.
art. 35-ter ord. pen.
Citato solo per il computo dei giorni di pena riconosciuti al detenuto.
Massime di principio
- Nel caso di permesso premio richiesto da condannato per reati ostativi di prima fascia, l’istanza deve contenere allegazioni fattuali specifiche e logicamente idonee a dimostrare l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino; non basta un richiamo generico alla buona condotta intramuraria o al percorso trattamentale.
- Dopo la riforma dell’art. 4-bis ord. pen. operata nel 2022, l’accesso ai benefici per i detenuti non collaboranti è subordinato anche all’adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie, oppure alla prova rigorosa della loro assoluta impossibilità.
- La regolare condotta carceraria, la partecipazione all’opera rieducativa e la mera dissociazione non sono, da sole, sufficienti a superare la presunzione di perdurante pericolosità prevista per i reati ostativi.
- L’onere di allegazione gravante sul richiedente non è soddisfatto da deduzioni astratte o meramente congetturali; il giudice può integrare l’istruttoria d’ufficio, ma solo a fronte di una domanda già assistita da elementi di fatto specifici e pertinenti.
- La disciplina introdotta dal d.l. n. 162/2022 in materia di permessi premio ha natura processuale/esecutiva e si applica ai procedimenti pendenti, secondo il principio del tempus regit actum.
- La mancanza di un processo critico concreto verso il reato e l’assenza di iniziative risarcitorie o riparatorie possono essere valorizzate come indici della permanenza dei collegamenti con il contesto criminale e della mancata maturazione dei presupposti per il beneficio.
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