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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18286/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente espropriante)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea legittima relativi a aree e pertinenze di un compendio immobiliare parzialmente ablato per pubblica utilità. La società espropriante contestava la stima definitiva resa dalla Corte d'appello, sostenendo, tra l'altro, che il CTU avesse utilizzato una perizia dell'Agenzia delle Entrate in modo non controllabile, che non dovessero computarsi nel valore del bene le migliorie eseguite dopo il vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità, che il valore attribuito alle aree pertinenziali fosse eccessivo, che non spettasse un indennizzo per deprezzamento della parte residua e che fosse stata riconosciuta extra petita una voce per il mancato completamento della recinzione. L'ente espropriato, con ricorso incidentale, deduceva invece l'inammissibilità originaria delle opposizioni per mancata comunicazione della stima definitiva, contestava il criterio di calcolo dell'indennità di occupazione e le statuizioni sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il settimo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; ha dichiarato infondato il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, mentre ha dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale e assorbito il terzo motivo incidentale. In particolare, ha ritenuto che vi fosse ultrapetizione nel riconoscere, oltre al deprezzamento della residua proprietà, anche una autonoma voce per il mancato completamento della recinzione, e ha affermato che l'indennità di occupazione doveva essere calcolata considerando l'intero indennizzo astrattamente dovuto per l'esproprio, comprensivo del deprezzamento della parte residua. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione rileva in cassazione solo se la motivazione è mancante, solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, trasformandosi in nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione percepibile; la carenza radicale o l'incomprensibilità della motivazione integra violazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il veicolo del sindacato sulla nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o radicalmente incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera insufficienza motivazionale o la diversa valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando con precisione le doglianze e il contenuto degli atti e dei documenti richiamati.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001

    L'indennità di espropriazione si determina sul valore del bene al momento dell'accordo o del decreto di esproprio, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e dell'opera pubblica prevista.

  • art. 32, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001

    Le costruzioni, piantagioni e migliorie non si computano se realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, specie se intraprese dopo la comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001

    Nel caso di esproprio parziale il valore della parte espropriata va determinato tenendo conto della diminuzione di valore della parte residua.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001

    Il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima ha natura dilatoria e consente agli interessati di valutare se accettare o opporsi.

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    La decadenza dall'opposizione alla stima opera solo se decorre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale.

  • art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato quale disciplina processuale dell'opposizione alla stima, in continuità con la previgente disciplina sulla decadenza.

  • art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001

    L'indennità di occupazione è parametrata a una quota dell'indennità di esproprio; nel caso di esproprio parziale, va calcolata sull'intero indennizzo astrattamente dovuto, comprensivo del deprezzamento della parte residua.

  • art. 194 c.p.c.

    Il CTU non può sostituirsi alle parti nell'allegazione e prova dei fatti né espandere il tema devoluto oltre i limiti della domanda e del quesito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; il riconoscimento di una voce indennitaria non richiesta integra ultrapetizione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi della pretesa indennitaria incombe sulla parte che la invoca.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e vanno rivalutate in base all'esito finale, nel caso di cassazione con rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali sulle spese di lite, poi assorbito in conseguenza dell'accoglimento parziale.

Massime di principio

  • In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o risulti irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito o della sufficienza della motivazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo già discusso tra le parti, non la mancata risposta a singole argomentazioni difensive o la diversa lettura del materiale probatorio.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: chi deduce errori della CTU o della decisione deve indicare con precisione quali fatti, documenti o osservazioni sarebbero stati trascurati e in che modo ciò abbia inciso sul decisum.
  • Nella determinazione dell'indennità di espropriazione, le pertinenze devono essere stimate in base alle loro caratteristiche concrete e alla loro specifica destinazione, non in modo automatico o per mera derivazione dal bene principale.
  • Nel caso di esproprio parziale, l'indennità deve coprire l'intero pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario, includendo la diminuzione di valore della parte residua; tuttavia il giudice non può riconoscere voci ulteriori non domandate, pena ultrapetizione.
  • L'indennità di occupazione legittima, in presenza di esproprio parziale, va calcolata sull'importo complessivo dell'indennizzo astrattamente dovuto per l'esproprio, comprensivo anche del deprezzamento della parte residua.
  • L'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa non è inammissibile per il solo fatto che la stima non sia stata comunicata all'espropriato, se non sia decorso il termine perentorio di decadenza previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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