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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30637/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto a Zambelli il diritto alla pensione di vecchiaia in gestione separata a decorrere dal 1/9/2006 (per effetto della clausola di salvaguardia prevista dalla legge n.243/2004 e richiamo alla normativa previgente) e il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal 21/09/2011. L'INPS ha sostenuto che, poiché la ricorrente aveva presentato il 14/09/2011 istanza di computo dei contributi dell'AGO nella gestione separata (ai sensi dell'art.3 del DM 282/1996), la decorrenza del trattamento doveva essere collegata alla data di esercizio di tale facoltà (ossia alla domanda) e non poteva decorrere anteriormente. In relazione al supplemento è stata censurata la decorrenza in base all'art.7 della legge del 1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso INPS inammissibile per tardività: l'atto di impugnazione non è stato notificato correttamente nel termine perché l'INPS indicò un numero civico errato nell'indirizzo (via Beato Angelico 7 invece di 3); la successiva ripresa della notifica avvenuta dopo il termine non è ammessa poiché l'errore è imputabile all'INPS. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'INPS condannata alle spese di giudizio e agli oneri del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • legge n.243/2004 (clausola di salvaguardia)

    La clausola di salvaguardia riconosce il diritto di mantenere il trattamento pensionistico secondo la previgente normativa se i requisiti erano stati maturati entro il termine stabilito (31/12/2007). Nel caso, avendo la resistente maturato i requisiti al 1/9/2006, ne deriva il diritto alla decorrenza anteriore.

  • art. 6, comma 1, legge n.155/1981

    Applicato dalla Corte territoriale nella parte in cui dispone che la pensione di vecchiaia a carico delle gestioni decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile.

  • art. 7, legge 23 aprile 1981 n.55

    "La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile"

    La Corte ha ritenuto che, una volta stabilita la decorrenza della pensione al 1/9/2006, il diritto al supplemento poteva maturare secondo i termini indicati dalla norma e quindi risultava fondata la liquidazione del supplemento con decorrenza indicata in sentenza.

  • D.M. n.282/1996, art. 3

    La norma disciplina il computo dei periodi assicurativi in gestione separata. L'INPS aveva sostenuto che il computo operato su istanza (14/09/2011) comportava che la decorrenza dovesse decorrere dalla domanda; la Corte territoriale non ha condiviso tale collegamento automatico tra istanza di computo e decorrenza in presenza della clausola di salvaguardia.

  • art. 2, commi 26 e ss., legge n.335/1995

    Richiamata in relazione all'assetto delle gestioni e al rapporto assicurativo. La questione del computo e della gestione dei contributi è stata valutata tenendo conto delle regole di riordino del sistema contributivo e delle gestioni assicurative.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Norma sul termine per proporre il ricorso per cassazione. La Corte ha applicato rigidamente il termine, ritenendo che la notifica errata dell'INPS (indirizzo con numero civico sbagliato) renda il ricorso notificato fuori termine e quindi inammissibile, e che la successiva nuova notifica non possa sanare l'illiceità quando l'errore è imputabile al notificante.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n.137, art. 23, comma 8-bis

    Norma che ha consentito il deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; menzionata in relazione alla partecipazione del P.M. al procedimento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art. 13, comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato e agli ulteriori oneri; la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento da parte del ricorrente (INPS) in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La clausola di salvaguardia (legge n.243/2004) preserva il diritto alla pensione secondo la previgente normativa se i requisiti sono stati maturati entro il termine previsto; in tali ipotesi la decorrenza può essere anteriore alla domanda amministrativa.
  • La decorrenza ordinaria della pensione di vecchiaia segue le regole della legge (es. art.6 legge 155/1981): in genere dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, salvo diverse disposizioni normative che dispongano altrimenti.
  • La richiesta di computo dei contributi in altra gestione (es. istanza ex DM 282/1996) può influire sul trattamento, ma non necessariamente retroagisce la decorrenza della pensione se sussistono diritti già consolidati per effetto di clausole di tutela; va valutato caso per caso.
  • Il termine e la correttezza formale della notifica in sede di impugnazione per cassazione sono cruciali: errori imputabili al notificante (es. indirizzo inesatto) rendono la notifica nulla e la successiva ripresa non può sanare la tardività, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Il diritto al supplemento di pensione va valutato rispetto alla data di decorrenza effettiva della pensione; il computo dei termini per richiedere il supplemento segue le previsioni normative (art.7 legge 1981) e può comportare il differimento della richiesta fino al decorso dei periodi prescritti.
  • In pratica, prima di proporre impugnazioni in Cassazione è fondamentale verificare la correttezza formale delle notifiche e rispettare termini processuali; sul piano sostanziale, documentare chiaramente la data di maturazione dei requisiti è essenziale per far valere decorrenze anteriori alla domanda.

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