Sentenza n. 16178/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari dell’atto avente protocollo n. -OMISSIS- di prot. datato 5 ottobre 2023 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina, Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, recante “la cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare” e notificato al ricorrente in data 15.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 5 ottobre 2023 di cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cessazione dalla ferma, adottata dopo un procedimento disciplinare relativo a un incidente stradale del 4 novembre 2022, avvenuto fuori servizio mentre conduceva un’autovettura in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico rilevato di 1,60 g/l e 1,38 g/l e lesioni per lui e per la collega trasportata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1393 d.lgs. 66/2010, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento penale prima di irrogare la sanzione più grave. Con il secondo motivo ha denunciato sproporzione e mancata gradualità della sanzione, sostenendo che il fatto era isolato, colposo, commesso fuori servizio e non incompatibile con il perseguimento delle finalità istituzionali; ha richiamato la giovane età e i precedenti giudizi di servizio positivi, contestando inoltre la rilevanza attribuita a una precedente consegna di rigore di sette giorni, inflitta durante il corso di formazione. Ha lamentato infine insufficiente motivazione sulla scelta della cessazione dalla ferma e sull’esclusione di sanzioni meno gravi, deducendo anche contraddittorietà, travisamento e carenza dei presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo perché l’art. 1393 c.o.m., nella formulazione vigente, consente in via ordinaria di iniziare e concludere il procedimento disciplinare anche mentre è pendente quello penale; la sospensione è eccezionale e richiede che il fatto sia stato commesso nell’esercizio delle funzioni oppure che l’accertamento sia particolarmente complesso o manchino elementi conoscitivi sufficienti. Nessuna di tali condizioni ricorreva: l’incidente era chiaramente ricostruito dai verbali e dalla documentazione acquisita e il ricorrente non contestava né la dinamica essenziale né il tasso alcolemico. Ha respinto le censure di difetto di motivazione e di contraddittorio, rilevando che l’addebito e le possibili conseguenze erano stati delineati fin dall’avvio, che il ricorrente aveva potuto difendersi e che il provvedimento richiamava gli atti dell’inchiesta e le conclusioni della Commissione di disciplina. Ha respinto anche le censure di sproporzione e mancata gradualità: la gravità dell’incidente, le lesioni e le assenze dal servizio conseguenti, il tasso alcolemico e il ruolo istituzionale del militare, chiamato anche a svolgere compiti di polizia stradale, giustificavano la valutazione disciplinare. La scelta della sanzione rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà; il ricorrente non ha inoltre fornito elementi convincenti per escludere la considerazione del precedente disciplinare durante la formazione. Spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 1393 d.lgs. 66/2010
L’attuale formulazione dell’art. 1393 del C.O.M., sul rapporto che regola il procedimento disciplinare e quello penale, conseguita alla novella di cui all’art. 15, comma 1, della l. 7 agosto 2015, n. 124, rimette alla valutazione dell’Amministrazione l’attivazione, prosecuzione e conclusione del primo anche in pendenza del secondo; mantiene la c.d. pregiudiziale penale ‘nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio’; la consente, per le infrazioni di maggior gravità, tra le quali quelle punibili con sanzioni di stato, «solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare».
La pendenza del procedimento penale non impone di regola la sospensione di quello disciplinare. Per le infrazioni più gravi la sospensione è consentita quando ricorra una particolare complessità dell’accertamento o l’Amministrazione non disponga di elementi conoscitivi sufficienti; resta inoltre la pregiudiziale penale per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni e nell’adempimento dei doveri di servizio.
artt. 951, comma 1, e 1357 d.lgs. 66/2010
In merito all’ulteriore deduzione relativa all’eccepito eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché in relazione all’asserita mancata indicazione dei criteri di gradualità della sanzione, il Collegio, alla luce degli artt. 951, co. 1 e 1357 del C.O.M., ritiene che la condotta posta in essere dall’odierno ricorrente e oggetto del procedimento disciplinare per cui è causa, difficilmente poteva essere punita con una mera sanzione disciplinare di corpo (art. 1358 e ss. del C.O.M.), data la sua oggettiva gravità.
La condotta disciplinare di oggettiva gravità accertata nel caso concreto poteva giustificare la cessazione dalla ferma, senza che fosse sufficiente la prospettazione di una sanzione disciplinare di corpo meno afflittiva.
artt. 11 e 12 d.lgs. 285/1992
In merito alla valutazione di gradualità rispetto alla sanzione applicata (per un incidente stradale grave causato da “guida in stato di ebrezza alcolica”), non convince la tesi minimizzante di parte ricorrente che mostra di non tenere conto dell’entità dell’incidente stradale e delle lesioni riportate dai due occupanti del veicolo (per le quali lo stesso ricorrente è rimasto assente dal servizio dal 4 novembre 2022 al 15 maggio 2023 e la collega trasportata, dal 4 novembre 2022 al 27 marzo 2023), mentre non può sottacersi il peculiare stato giuridico di un Carabiniere, in possesso delle qualifiche di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza ed incaricato di svolgere i compiti d’Istituto propri dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali quello relativo al servizio di polizia stradale, sancito dagli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, il che implica grave inosservanza di quelle stesse norme che l’agente, oltre a ben conoscere, è tenuto ad applicare e far rispettare durante l’ordinario servizio.
La violazione delle regole di circolazione da parte di un appartenente all’Arma incaricato anche di funzioni di polizia stradale può assumere particolare rilievo disciplinare, in ragione del contrasto tra la condotta e i doveri connessi alle funzioni istituzionali.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 1393 d.lgs. 66/2010, il procedimento disciplinare può essere attivato, proseguito e concluso anche durante la pendenza del procedimento penale; per le infrazioni punibili con sanzioni di stato, la sospensione è consentita nei casi di particolare complessità dell’accertamento o quando, all’esito degli accertamenti preliminari, l’Amministrazione non disponga di elementi conoscitivi sufficienti. La pregiudiziale penale permane per i fatti commessi dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni e nell’adempimento dei doveri di servizio.
- La proporzionalità e la graduazione della sanzione disciplinare militare attengono a valutazioni ampiamente discrezionali dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo quando emergano manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Nel valutare la gravità disciplinare della condotta di un militare, l’Amministrazione può considerare le conseguenze concrete del fatto, i doveri connessi allo status e alle funzioni istituzionali svolte e, se motivatamente richiamati, i precedenti disciplinari maturati durante la formazione.
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