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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17527 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento fiscale relativo all'anno 2004, con cui erano stati rettificati reddito e ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA per la presunta sottofatturazione della vendita di sette unità abitative e per la contabilizzazione tardiva di una vendita. In Cassazione ha sostenuto che la verifica della Guardia di finanza fosse illegittima perché l'accesso presso la sede legale, coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico, sarebbe avvenuto senza una specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale. Ha inoltre lamentato l'illegittima acquisizione degli atti e una presunta inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la Guardia di finanza, quale polizia tributaria, può accedere nei locali adibiti ad attività industriale o commerciale senza una separata autorizzazione scritta del comandante territoriale, essendo sufficiente il quadro autorizzativo previsto per l'accesso e riferibile all'attività del personale dipendente. È stata quindi esclusa l'inutilizzabilità degli atti acquisiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché formulato in modo generico e perché spettava alla società provare l'asserita illegittimità dell'acquisizione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 13.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche ai fini IVA. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria una separata autorizzazione scritta del comandante territoriale della Guardia di finanza per l'accesso effettuato dai militari nei locali aziendali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33

    Richiamato per le verifiche ai fini delle imposte dirette; la Corte lo ha interpretato in coordinamento con l'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, escludendo l'illegittimità dell'attività della Guardia di finanza per mancanza di una specifica autorizzazione del comandante.

  • Legge n. 4 del 1929, art. 35

    Consente alla Guardia di finanza, quale polizia tributaria, di accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad attività industriale o commerciale ed eseguire verificazioni e ricerche senza la specifica autorizzazione scritta richiesta per gli accessi compiuti dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce l'onere della prova. La Corte ha ritenuto che spettasse alla società indicare e dimostrare concretamente quali atti fossero stati acquisiti illecitamente; la contestazione generica non è sufficiente e non vi è stata inversione dell'onere probatorio.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma le censure della società sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, come avvenuto nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'accesso della Guardia di finanza nei locali aziendali, nell'esercizio delle funzioni di polizia tributaria, non richiede necessariamente una distinta autorizzazione scritta del comandante territoriale, salvo specifiche situazioni soggette a requisiti autorizzativi ulteriori.
  • La circostanza che la sede legale coincida con l'abitazione dell'amministratore non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accesso: occorre distinguere la parte dei locali effettivamente destinata all'attività d'impresa dagli spazi esclusivamente privati e verificare le autorizzazioni richieste dalla legge per questi ultimi.
  • Chi contesta l'inutilizzabilità o l'illegittima acquisizione di documenti deve indicare precisamente quali atti siano viziati, quale regola sia stata violata e in che modo il vizio incida sull'accertamento; una contestazione generica è normalmente inammissibile.
  • L'onere di provare l'illegittimità dell'acquisizione degli elementi istruttori grava, in linea generale, sul contribuente che la eccepisce.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

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