Sentenza del 14/10/2015 n. 20680 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato il recupero a tassazione relativo, da un lato, alle maggiori quote di ammortamento dei beni strumentali dedotte dalla società e, dall'altro, a costi infragruppo ritenuti non inerenti e non deducibili. La società aveva raddoppiato, dal 1999, la percentuale di ammortamento, portandola dal 50% al 100% dei coefficienti fiscali, senza fornire adeguata giustificazione economica nella nota integrativa. L'Agenzia contestava inoltre il difetto assoluto di motivazione della sentenza regionale sul rigetto dell'appello incidentale relativo ai costi infragruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione regionale aveva respinto l'appello incidentale dell'Agenzia sui costi infragruppo senza indicare alcuna motivazione in fatto o in diritto. Ha inoltre accolto la prima articolazione del secondo motivo, stabilendo che le quote di ammortamento devono essere determinate secondo i criteri civilistici di sistematicità e tendenziale uniformità, applicabili anche ai fini fiscali. Il contribuente non può quindi variare discrezionalmente le quote tra diverse annualità, soprattutto in coincidenza con la cessazione di un'esenzione fiscale, se non fornisce un'adeguata giustificazione economica nella nota integrativa o in giudizio. La seconda articolazione del secondo motivo, relativa alla motivazione sull'intento evasivo, è stata dichiarata assorbita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 2423 c.c.
Richiede che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Art. 2426, comma 1, n. 2, c.c.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
L'ammortamento deve seguire un criterio sistematico, correlato alla durata economica utile del bene; le quote non possono essere modificate arbitrariamente da un esercizio all'altro.
Art. 2427 c.c.
La nota integrativa deve fornire le informazioni necessarie a spiegare i criteri di valutazione e le eventuali variazioni rilevanti, comprese quelle relative ai criteri di ammortamento.
D.P.R. 917/1986, artt. 67 e 75, nel testo vigente ratione temporis, oggi artt. 102 e 109 TUIR
Le regole fiscali sugli ammortamenti non attribuiscono al contribuente una libertà discrezionale assoluta, ma operano nel rispetto dei criteri civilistici, dei principi di competenza e dei limiti quantitativi e temporali previsti dalla legge.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Le decisioni devono contenere una motivazione effettiva sulle questioni controverse; il rigetto di una domanda o di un motivo senza indicare le ragioni di fatto e di diritto determina un vizio della sentenza.
Massime di principio
- Le quote di ammortamento dei beni strumentali devono essere determinate in modo sistematico e coerente con la durata economica del bene, non in funzione dell'opportunità fiscale del singolo esercizio.
- Una variazione significativa del piano di ammortamento deve essere supportata da concrete ragioni economiche e adeguatamente illustrata nella nota integrativa; in mancanza, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione.
- La coincidenza tra l'aumento delle quote di ammortamento e la cessazione di un'esenzione fiscale costituisce un elemento che può giustificare controlli e richiede una motivazione economica particolarmente rigorosa.
- I criteri civilistici di redazione del bilancio possono incidere direttamente sulla determinazione del reddito imponibile quando non esista una specifica disciplina fiscale derogatoria.
- Una sentenza tributaria deve motivare specificamente il rigetto di ciascun motivo di ricorso o appello; il rigetto immotivato comporta la cassazione della decisione.
- Nel caso di rinvio, la controversia non è definitivamente decisa nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare le questioni applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.
Testo integrale
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