Tribunale, Sentenza T-338/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 30 April 2025. — Mobility Trader Holding GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark hey car select – Earlier national figurative mark geicar vehículos seminuevos y de ocasión – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Similarity of the services – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-338/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso di Mobility Trader Holding contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione al marchio internazionale designante l’UE "hey car select". La controversia verteva sul rischio di confusione con il marchio spagnolo anteriore "geicar vehículos seminuevos y de ocasión", per servizi connessi alla commercializzazione e al noleggio di veicoli. Il Tribunale ha confermato che i servizi erano identici o simili e che i segni erano fortemente simili sul piano fonetico, senza che le asserite differenze concettuali potessero neutralizzare tale somiglianza.
Marchio UE: conferma del rigetto dell’opposizione per rischio di confusione tra il segno "hey car select" e il marchio anteriore "geicar vehículos seminuevos y de ocasión" per servizi analoghi nel settore auto.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra i segni in causa, in particolare: (i) nella comparazione dei servizi di classe 35 e 39, e (ii) nella comparazione visiva, fonetica e concettuale dei marchi.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 quando i servizi sono identici o simili almeno in misura non trascurabile e i segni, pur non essendo simili visivamente e non presentando similarità concettuale, risultano fortemente simili dal punto di vista fonetico; tale similitudine fonetica può assumere rilievo determinante, specie quando i servizi sono oggetto di promozione orale. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto corrette le valutazioni dell’EUIPO sia sulla similarità dei servizi sia sulla similitudine fonetica tra "hey car" e "geicar", escludendo che il pubblico spagnolo percepisse il segmento "gei" come riferimento ai gas serra; di conseguenza, ha respinto il ricorso e confermato l’opposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE: rischio di confusione tra "hey car select" e "geicar vehículos seminuevos y de ocasión"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale esamina la valutazione della somiglianza dei servizi e dei segni, nonché l’accertamento del rischio di confusione nel territorio spagnolo.
Fatti e procedimento amministrativo
Mobility Trader Holding GmbH aveva designato l’Unione europea per una registrazione internazionale figurativa contenente gli elementi "hey car select", per prodotti e servizi in varie classi, tra cui i servizi delle classi 35 e 39. Contro tale protezione aveva proposto opposizione Gestión e intermediación Cala and Ruiz SL sulla base di un marchio spagnolo anteriore figurativo contenente l’elemento verbale "geicar" e l’espressione "vehículos seminuevos y de ocasión". L’opposizione era stata parzialmente accolta in primo grado davanti all’Opposition Division e poi entrambe le impugnazioni dinanzi alla Commissione di ricorso erano state respinte con decisione del 24 aprile 2024.
Quadro normativo e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico, comprendente il rischio di associazione. Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sulla valutazione globale del rischio di confusione, fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni e sui fattori rilevanti, con particolare rilievo dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi.
Pubblico di riferimento e territorio pertinente
La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico di riferimento il pubblico generale e gli operatori economici, con un livello di attenzione da piuttosto alto a elevato per i servizi relativi ai veicoli. Il territorio rilevante era la Spagna, poiché il marchio anteriore era un marchio spagnolo. Il Tribunale non ha ravvisato contestazioni utili su tali punti.
Somiglianza dei servizi
Il Tribunale conferma anzitutto che i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, presenti in entrambe le liste, sono identici, e che la vendita di parti e accessori di veicoli è altamente simile ai servizi di vendita di veicoli del marchio anteriore.
Quanto ai servizi di "provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services" e di "grouping together of goods, services and information offers in electronic form", il Tribunale ritiene corretta la conclusione di una somiglianza almeno debole con i servizi di vendita di veicoli. Pur essendo diversi per natura e funzione, tali servizi facilitano la conclusione di vendite al dettaglio, e per il consumatore finale l’acquisto di un veicolo può avvenire sia tramite piattaforma online sia direttamente presso un’impresa di vendita. Viene inoltre valorizzata l’interdipendenza economica tra piattaforme e rivenditori.
Il Tribunale conferma anche la somiglianza almeno debole tra i servizi di franchising e vari servizi di supporto aziendale del marchio richiesto, poiché entrambi mirano a sostenere l’attività di imprese e operatori economici, favorendone l’efficienza attraverso assistenza, strumenti, consulenza, marketing e ricerca di mercato.
Infine, il Tribunale approva la valutazione secondo cui i servizi di noleggio veicoli della classe 39 e i servizi di vendita al dettaglio di veicoli del marchio anteriore sono simili in misura media, soprattutto se si considera il noleggio a lungo termine, che può rappresentare un’alternativa all’acquisto e viene spesso offerto dagli stessi operatori.
Comparazione visiva dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni si distinguono per tutti gli elementi rilevanti, salvo il componente debole "car", che è descrittivo del settore automobilistico. Pertanto non vi è somiglianza visiva significativa.
Comparazione fonetica dei segni
Sul piano fonetico, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui in spagnolo la "h" sarebbe muta e la pronuncia di "hey" differirebbe sensibilmente da "gei". Rileva che, trattandosi di una parola di origine inglese, il pubblico spagnolo pronuncerà la "h" iniziale come aspirata; di conseguenza "hey car" e "geicar" risultano sostanzialmente identici nella pronuncia delle prime due sillabe. Il termine aggiuntivo "select" non altera in modo significativo l’impressione fonetica, perché ha distintività ridotta e il pubblico non pronuncerà l’espressione descrittiva "vehículos seminuevos y de ocasión" del marchio anteriore.
Comparazione concettuale dei segni
Il Tribunale conferma l’assenza di somiglianza concettuale. Respinge l’argomento della ricorrente secondo cui il segmento "gei" sarebbe percepito dal pubblico spagnolo come acronimo di "gases de efecto invernadero". La prova prodotta non dimostra che una parte significativa del pubblico attribuisca tale significato al segno; al contrario, l’espressione completa è quella comunemente conosciuta, e l’acronimo è spesso presentato solo tra parentesi dopo il termine esteso. Inoltre, l’eventuale richiamo ai gas serra ha connotazione negativa e non emerge immediatamente.
Valutazione globale del rischio di confusione
Nella valutazione complessiva, il Tribunale sottolinea che la forte somiglianza fonetica può compensare l’assenza di somiglianza visiva e concettuale, soprattutto perché i servizi in causa possono essere pubblicizzati oralmente, ad esempio alla radio. Poiché i servizi sono identici o simili almeno in misura debole o media e la similarità fonetica è elevata, la Commissione di ricorso ha correttamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione per almeno una parte del pubblico pertinente.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Mobility Trader Holding GmbH a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dall’interveniente dinanzi al Tribunale; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto le spese salvo l’ipotesi, non verificatasi, di svolgimento dell’udienza.
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