Cassazione Penale, Sentenza n. 24937/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il trattenimento, disposto con decreto del magistrato di sorveglianza, di due fotografie inviate dal fratello. I motivi di ricorso sono: (1) violazione dell'art. 18-ter ord. pen. per lesione del diritto di difesa, perché le fotografie trattenute non sono state messe a disposizione del difensore; (2) violazione dell'art. 18-ter ord. pen. per carenza motivazionale, poiché l'ordinanza non terrebbe sufficientemente motivato che le foto costituissero un pericolo per la sicurezza, unico parametro autorizzante la restrizione della corrispondenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inesistente il diritto del difensore ad ottenere la visione o copia della corrispondenza trattenuta, essendo sufficiente che il provvedimento richiami il contenuto con modalità idonee a bilanciare esigenze investigative/preventive e diritto di difesa, secondo consolidata giurisprudenza. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per violazione del principio di specificità: il ricorso non si è confrontato con il percorso logico dell'ordinanza che ha spiegato come le fotografie, modificate e raffiguranti persone con sfondi richiamanti luoghi precisi, potessero veicolare messaggi criptici comprensibili al detenuto e potenzialmente pericolosi. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-ter ordinamento penitenziario
Attribuisce al giudice il potere di restringere la corrispondenza del detenuto per ragioni di indagine, prevenzione o ordine e sicurezza; la Corte conferma che la limitazione richiede motivazione ma che non impone la consegna della corrispondenza trattenuta al difensore, purché il provvedimento illustri il contenuto in modo idoneo a bilanciare interessi contrapposti
art. 41-bis ordinamento penitenziario (richiamato nel contesto del regime speciale)
Indica il regime speciale cui è sottoposto il detenuto; nel caso influenza l'attenzione sulle misure di controllo della corrispondenza per esigenze di sicurezza e prevenzione
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Stabilisce la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente soccombente
Massime di principio
- Il difensore non ha, di regola, diritto automatico ad ottenere la visione o copia della corrispondenza trattenuta: è sufficiente che il provvedimento giudiziale richiami il contenuto con modalità che consentano il bilanciamento tra esigenze di sicurezza/investigative e diritto di difesa
- Le motivazioni generiche o riferimenti di principio non confrontati con il percorso logico del provvedimento impugnato possono determinare l'inammissibilità del motivo per violazione del principio di specificità; il ricorso deve attaccare specificamente la logica argomentativa del giudice di merito
- Materiali modificati o immagini evocative che possano essere interpretate come veicolo di messaggi criptici costituiscono un indice di sospetto rilevante ai fini della valutazione del pericolo per indagini, prevenzione o ordine e sicurezza e possono giustificare il trattenimento
- Nel proporre impugnazioni relative a trattenimento di corrispondenza è essenziale spiegare concretamente in che modo la motivazione è illogica, insufficiente o contraddittoria, fornendo confronto puntuale con gli elementi presi in considerazione dal giudice
- La soccombenza comporta, salvo diversa decisione, la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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