Cassazione Civile, Ordinanza n. 22309/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia è giunta in Cassazione a seguito di ricorso principale proposto avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La Regione Lombardia si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Prima dell'udienza in camera di consiglio, il ricorrente principale ha formalmente rinunciato al ricorso. La Regione ha depositato atto di presa d'atto della rinuncia e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La questione trattata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione, la necessità o meno dell'accettazione delle altre parti, l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia del ricorrente principale. Ha ritenuto che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce effetti estintivi anche senza accettazione delle altre parti, essendo atto unilaterale recettizio. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Quanto alle spese, la Corte ha disposto l'integrale compensazione tra le parti. Ha escluso altresì l'obbligo di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non nelle ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti
art. 391 c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale
art. 306 c.p.c.
menzionato per evidenziare che, a differenza del regime generale dell'estinzione per rinuncia nel processo civile, in cassazione l'accettazione delle altre parti non è richiesta
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non in caso di estinzione per rinuncia
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto conforme ai requisiti formali di legge, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio che fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione e consolida il giudicato sulla sentenza impugnata.
- Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito quando il ricorso principale viene dichiarato estinto per rinuncia.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato è previsto solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si estende, in via interpretativa, alla declaratoria di estinzione per rinuncia.
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