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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39793 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento ICI (anni 2005 e 2006) per maggior valore attribuito a un terreno edificabile; la ricorrente deduce, tra l'altro, motivazione insufficiente degli avvisi per mancata allegazione degli atti richiamati, violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale, errori di calcolo, inefficacia degli avvisi per mancata risposta a istanza di accertamento con adesione, illegittimità della CTU disposta dal giudice e altre contestazioni processuali e di merito relative alla determinazione del valore del terreno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) gli avvisi erano sufficientemente motivati in quanto si fondavano sulla Delibera di Giunta comunale n. 58/2007, atto di contenuto generale e conoscibile dal contribuente, per cui non era necessaria la riproduzione o l'allegazione formale della delibera nell'avviso; 2) le omissioni di pronuncia della CTR su alcuni motivi di appello sono state riconosciute ma ritenute non idonee a giustificare la cassazione perché i motivi sarebbero comunque infondati (es. assenza di obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati; l'istanza di accertamento con adesione sospende il termine ma non rende inefficace l'avviso se non perfezionata la definizione); 3) la CTU disposta in primo grado era legittima e non ha spostato indebitamente l'onere della prova, essendo disposta in presenza di oggettiva incertezza; 4) alcune censure inerenti valutazioni di merito (valore del terreno, critiche alla CTU) sono inammissibili in Cassazione perché riguardano il merito e la valutazione tecnica. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, comma 1

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 ... Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

    Il principio consente la motivazione per relationem con obbligo di allegazione, ma l'obbligo va interpretato in funzione della finalità della motivazione; nel caso di atti di contenuto generale noti (es. delibere comunali sui valori), la mancata allegazione nell'avviso non rende l'atto insufficiente.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiesto standard di motivazione degli atti amministrativi; nel caso in esame la motivazione formale è stata ritenuta adeguata in relazione alla Delibera comunale che costituisce fondamento sostanziale dell'accertamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)

    Riferimento normativo relativo alla determinazione dei valori immobiliari ai fini tributari; la delibera comunale è considerata fonte di presunzioni e parametri per la valutazione.

  • D.Lgs. 13 aprile 1992, n. 504, art. 5

    Norma di riferimento per la disciplina dell'ICI e per i criteri di determinazione della base imponibile; utilizzata come richiamo per ritenere legittima la determinazione dei valori da parte del Comune.

  • D.Lgs. 26 novembre 1997, n. 446 (richiamo alla competenza e normativa)

    Richiamato nel contesto della competenza e della possibilità di adottare atti amministrativi (delibere/giunta) che definiscano valori presuntivi per i beni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Attribuisce al giudice tributario il potere di disporre d'ufficio acquisizioni e mezzi di prova (es. CTU); legittima la CTU disposta dalla CTP in presenza di obiettiva incertezza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2

    Richiamato in relazione all'integrazione dei motivi e all'avvio della CTU su istanza della parte; conferma le modalità procedurali utilizzate in primo grado.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6

    Disciplina l'accertamento con adesione: la presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non determina di per sé l'inefficacia dell'avviso se la definizione consensuale non si perfeziona.

  • Costituzione, art. 111

    Richiami ai principi di ragionevole durata del processo e possibilità per la Corte di Cassazione di decidere senza rinvio quando il rinvio sarebbe inutile (economia processuale).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, Cass. n. 24823/2015)

    Principio che, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione; la mancata attivazione del contraddittorio non determina automaticamente invalidità dell'atto salvo che sia previsto specificamente.

  • Cass. n. 16620/2017 (precedente citato)

    Precedente che conferma che l'avviso d'accertamento che richiama la delibera comunale di determinazione dei valori può essere considerato sufficientemente motivato.

Massime di principio

  • Un avviso d'accertamento che richiama una delibera comunale di carattere generale determinativa dei valori degli immobili può essere sufficientemente motivato senza la riproduzione formale o l'allegazione della delibera, se si tratta di atto conoscibile dal contribuente e di contenuto presuntivo utilizzabile come parametro di valutazione.
  • Per tributi locali/non armonizzati non sussiste un obbligo generale e automatico di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale prima di adottare l'atto impositivo, salvo che una norma speciale lo prescriva; la violazione di un contraddittorio facoltativo non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione (90 giorni) ma non rende l'avviso inefficace se la definizione consensuale non si perfeziona entro i termini e l'avviso non viene impugnato.
  • Il giudice tributario può, in presenza di obiettiva incertezza sulle valutazioni tecniche, disporre d'ufficio una consulenza tecnica (CTU) per determinare il valore del bene; la CTU non sposta indebitamente l'onere della prova ma integra gli elementi istruttori.
  • Omissioni di pronuncia da parte del giudice d'appello su singoli motivi possono essere rilevanti ma non sono necessariamente causa di cassazione se quei motivi sarebbero comunque infondati o se il ritorno della causa sarebbe inutile (principi di economia processuale e ragionevole durata del processo).
  • Le questioni di merito sulla valutazione tecnica (es. critiche alla CTU o ricalcolo del valore) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo profili di diritto; molte censure in Cassazione sono quindi inammissibili se mirano a rivedere valutazioni di fatto o perizie.

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