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Ordinanza

Ordinanza n. 2888/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 3935/2021, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società consortile pubblica ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso il 24 agosto 2021 e notificato al Comune il 6 settembre 2021, dichiarato definitivamente esecutivo il 24 novembre 2021 e nuovamente notificato il 6 dicembre 2021. Il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza n. 1111/2026 e nominato un Commissario ad acta, il quale ha riferito che, con deliberazione consiliare n. 32 del 29 luglio 2026, il Comune ha deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del d.lgs. 267/2000.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza, rilevando che l'art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000 sospende le procedure esecutive intraprese contro l'ente locale dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all'approvazione o al diniego del piano da parte della Corte dei conti. Richiamando il chiarimento del CGARS secondo cui la sospensione opera anche per i giudizi di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ha disposto che il Comune depositi la deliberazione della Corte dei conti di approvazione o rigetto del piano non appena adottata. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti e al Commissario ad acta e al suo subdelegato.

Norme richiamate

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 243 bis cit., le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’E.L. sono “sospese” dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura in questione fino a quella di approvazione ovvero di diniego di approvazione del relativo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti;

    La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale determina la sospensione delle procedure esecutive contro l'ente locale fino alla decisione della Corte dei conti sul piano.

Massime di principio

  • La sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000 comprende anche i giudizi di ottemperanza pendenti davanti al giudice amministrativo e opera dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino all'approvazione o al diniego del piano da parte della Corte dei conti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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