Cassazione Civile, Ordinanza n. 23893/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente e PA)
La controversia
Una società utilizzatrice di energia elettrica aveva convenuto in giudizio la società somministrante per ottenere la restituzione di somme pagate nel 2010 a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica, istituita da una norma poi dichiarata incostituzionale per contrasto con il diritto sovranazionale. La somministrante aveva chiamato in causa l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendone la manleva in caso di accoglimento della domanda restitutoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attrice e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società somministrante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 288 TFUE, sostenendo che la contrarietà della norma al diritto UE non avrebbe potuto fondare la pretesa restitutoria in una controversia tra privati; 2) erronea individuazione del soggetto passivamente legittimato, assumendo che dovesse essere l'Agenzia e non la somministrante; 3) illegittimità dell'addebito dell'addizionale da parte del somministrante e a carico dell'utilizzatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: il primo perché la norma impositiva non era stata disapplicata ma espunta dall'ordinamento per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, con conseguente indebito del pagamento; il secondo e il terzo perché contrari a un orientamento già consolidato della Corte, richiamato anche nella proposta di definizione anticipata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti, nonché ai pagamenti ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado
d.l. 28 novembre 1988, n. 511
fonte dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica poi contestata
L. 27 gennaio 1989, n. 20
legge di conversione del d.l. n. 511 del 1988
art. 288 TFUE
invocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina europea non avrebbe potuto fondare la pretesa tra privati
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato come parametro interposto della declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con norma sovranazionale
art. 136, primo comma, Cost.
la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia ed è espunta dall'ordinamento
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
base dell'inammissibilità dei motivi perché contrari a giurisprudenza consolidata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio
art. 385, comma 1, c.p.c.
base della condanna alle spese del giudizio di legittimità
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
fondamento della condanna per responsabilità aggravata conseguente alla conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- Quando una norma impositiva sia stata dichiarata incostituzionale, il pagamento eseguito in base ad essa è indebito, perché la disposizione cessa di avere efficacia ed è espunta dall'ordinamento, a prescindere dalla ragione della declaratoria e anche se il vizio discende dal contrasto con una norma sovranazionale.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si pone in contrasto con un orientamento già consolidato della Corte di cassazione.
- La corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato nelle azioni restitutorie e nei correlati rapporti di rivalsa va verificata alla luce della disciplina sostanziale applicabile e della giurisprudenza di legittimità già formata sul punto.
- La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata può comportare la condanna della parte soccombente anche alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.
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