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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23893/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente e PA)

La controversia

Una società utilizzatrice di energia elettrica aveva convenuto in giudizio la società somministrante per ottenere la restituzione di somme pagate nel 2010 a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica, istituita da una norma poi dichiarata incostituzionale per contrasto con il diritto sovranazionale. La somministrante aveva chiamato in causa l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendone la manleva in caso di accoglimento della domanda restitutoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'attrice e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società somministrante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 288 TFUE, sostenendo che la contrarietà della norma al diritto UE non avrebbe potuto fondare la pretesa restitutoria in una controversia tra privati; 2) erronea individuazione del soggetto passivamente legittimato, assumendo che dovesse essere l'Agenzia e non la somministrante; 3) illegittimità dell'addebito dell'addizionale da parte del somministrante e a carico dell'utilizzatore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: il primo perché la norma impositiva non era stata disapplicata ma espunta dall'ordinamento per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, con conseguente indebito del pagamento; il secondo e il terzo perché contrari a un orientamento già consolidato della Corte, richiamato anche nella proposta di definizione anticipata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti, nonché ai pagamenti ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • d.l. 28 novembre 1988, n. 511

    fonte dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica poi contestata

  • L. 27 gennaio 1989, n. 20

    legge di conversione del d.l. n. 511 del 1988

  • art. 288 TFUE

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina europea non avrebbe potuto fondare la pretesa tra privati

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato come parametro interposto della declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con norma sovranazionale

  • art. 136, primo comma, Cost.

    la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia ed è espunta dall'ordinamento

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base dell'inammissibilità dei motivi perché contrari a giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    base della condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    fondamento della condanna per responsabilità aggravata conseguente alla conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Quando una norma impositiva sia stata dichiarata incostituzionale, il pagamento eseguito in base ad essa è indebito, perché la disposizione cessa di avere efficacia ed è espunta dall'ordinamento, a prescindere dalla ragione della declaratoria e anche se il vizio discende dal contrasto con una norma sovranazionale.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si pone in contrasto con un orientamento già consolidato della Corte di cassazione.
  • La corretta individuazione del soggetto passivamente legittimato nelle azioni restitutorie e nei correlati rapporti di rivalsa va verificata alla luce della disciplina sostanziale applicabile e della giurisprudenza di legittimità già formata sul punto.
  • La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata può comportare la condanna della parte soccombente anche alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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