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Sentenza

Sentenza n. 1610/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, disposta perché il datore di lavoro aveva comunicato la sopravvenuta indisponibilità ad assumere la lavoratrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato stagionale, rilasciato il 3 aprile 2026 su richiesta del datore di lavoro. Dopo che la società aveva comunicato l’impossibilità, per gravi motivi di salute riguardanti la proprietà, di instaurare i rapporti di lavoro e aveva chiesto informazioni sulla possibilità di trasferire i nulla osta ad altro operatore, la ricorrente era entrata in Italia il 1° maggio 2026. Il 9 giugno 2026 il SUI della Prefettura di Rimini aveva revocato il nulla osta per la sopravvenuta indisponibilità del datore ad assumere. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché il mancato perfezionamento del rapporto non era a lei imputabile, applicando la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007 e svolgendo un’adeguata istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il permesso per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presupponga la conclusione del procedimento avviato su istanza del datore di lavoro e l’instaurazione di un rapporto di lavoro poi interrotto per causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione del contratto non dà quindi titolo a quel permesso e comporta la revoca del nulla osta. La circolare ministeriale invocata non può derogare alla legge e, inoltre, risale a un contesto procedimentale anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 73/2022. È comunque decisivo che il nulla osta riguardasse lavoro stagionale: l’art. 24, comma 1, TUI esclude espressamente per tale fattispecie il permesso per attesa occupazione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    l’applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini della concessione di un permesso per attesa occupazione, presuppone comunque la preventiva definizione del procedimento avviato con l’istanza del datore di lavoro, cosa non avvenuta nel caso di specie, in quanto, pur se per motivi estranei alla volontà di parte ricorrente, non si è mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro

    Il permesso per attesa occupazione presuppone la definizione del procedimento avviato dal datore di lavoro e un rapporto di lavoro effettivamente instaurato; la mancata conclusione del contratto non è sufficiente, anche se non dipende dalla volontà del lavoratore.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    nel caso di specie, parte ricorrente era titolare di un nulla osta per lavoro stagionale e il comma 1 dell’art. 24 del TUI esclude espressamente la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione con riferimento ai permessi per lavoro stagionale.

    Il titolare di un nulla osta per lavoro stagionale non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendo tale possibilità espressamente esclusa dall’art. 24, comma 1, TUI.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone che il rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e successivamente interrotto per una causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione del contratto non soddisfa tale presupposto.
  • La circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa primaria; la sua rilevanza interpretativa va inoltre valutata alla luce delle modifiche normative sopravvenute.
  • Per i titolari di nulla osta relativo a lavoro stagionale, l’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998 esclude il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicità

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