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Ordinanza

Ordinanza n. 7080/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 novembre 2025; - di tutti gli atti del procedimento di riesame in autotutela avviato dal GAL con comunicazione del 16 dicembre 2025 a firma del RUP Alessandro QUATRINI; - della delibera del CdA del GAL del 14 gennaio 2026, con la quale lo stesso organo provvedeva all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, degli avvisi pubblici n. 2/2025 (Responsabile Amministrativo e Finanziario) (Doc. 4) e n. 3/2025 (Direttore Tecnico) e di tutti gli atti connessi alle stesse procedure; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato.

Giustizia amministrativa202602195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CdA del GAL del 14 gennaio 2026 di annullamento in autotutela degli avvisi pubblici n. 2/2025 e n. 3/2025 e degli atti connessi alle relative selezioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 20 novembre 2025, gli atti del procedimento di riesame in autotutela avviato dal GAL il 16 dicembre 2025 e la delibera del CdA del 14 gennaio 2026, con la quale sono stati annullati in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, gli avvisi pubblici n. 2/2025, relativo al Responsabile amministrativo e finanziario, e n. 3/2025, relativo al Direttore tecnico, nonché gli atti delle procedure selettive. Il ricorso era proposto anche con domanda cautelare. Il TAR, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti né la domanda cautelare, ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del secondo classificato, già ricorrente in altro giudizio avente direttamente a oggetto gli atti delle selezioni successivamente ritirate in autotutela, in quanto possibile controinteressato.

La decisione

Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del secondo classificato, ritenendolo possibile controinteressato e rilevando che la sua posizione è collegata a un altro giudizio riguardante direttamente gli atti delle selezioni. Ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso al secondo classificato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova dell’adempimento entro i successivi 10 giorni, anch’essi perentori. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Non sono stati esaminati né i motivi di ricorso né la domanda cautelare; l’ordinanza non contiene una decisione sulla legittimità dell’annullamento in autotutela.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento in autotutela

    La disposizione è richiamata quale base normativa della delibera del CdA del GAL di annullamento in autotutela degli avvisi pubblici e degli atti delle selezioni; il TAR non ne esamina in questa fase i presupposti applicativi.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di annullamento incide su atti di una procedura selettiva e un altro partecipante, collocato in posizione potenzialmente rilevante, è già parte di un distinto giudizio direttamente riferito agli atti della selezione, il giudice può ritenerlo possibile controinteressato e disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
  • L’integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio fissato dal giudice per la notificazione, con successivo deposito, anch’esso entro il termine perentorio stabilito, della prova dell’adempimento; in mancanza, il giudizio è esposto alle conseguenze processuali previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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