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Sentenza

Sentenza del 08/01/2024 n. 595 - Corte di Cassazione

Processo tributario-Atti impugnabili- Autotutela parziale - inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia relativa al recupero a tassazione di riserve in sospensione d'imposta iscritte nel bilancio di Ivela Immobiliare (anno 2005) e al mancato scomputo totale delle imposte sostitutive già versate dalla consolidata. Degas (in qualità di consolidante) aveva chiesto autotutela per ottenere lo scomputo dell'imposta sostitutiva di Euro 868.848; l'Agenzia ha accolto parzialmente l'istanza riconoscendo lo scomputo solo per una parte (Euro 572.169) con esclusione di Euro 296.679 sulla base della cessione del credito d'imposta da Tibia Srl a terzi. Degas aveva inoltre effettuato un versamento in definizione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. n.218/1997, rinunciando all'impugnazione dell'accertamento originario. Le società hanno impugnato in primo e secondo grado le cartelle/avvisi e infine hanno proposto ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto che: 1) il pagamento in definizione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. n.218/1997 comporti la rinuncia all'impugnazione e renda definitivo il debito fiscale nella misura definita, impedendo così di contestare successivamente gli importi; 2) l'autotutela parziale non è impugnabile in quanto costituisce una parziale revoca dell'atto impositivo e non un nuovo autonomo atto impositivo; 3) nel caso concreto l'esclusione dallo scomputo dell'importo di Euro 296.679 era fondata sulla effettiva cessione del credito d'imposta a terzi; condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.218

    Le sanzioni ... sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento ... provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione

    La definizione agevolata ex art.15 comporta la rinuncia all'impugnazione dell'accertamento e rende definitivo il debito per la parte definita, impedendo successivamente di contestare quegli stessi importi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.11

    Richiamato dagli atti come possibile titolo di iscrizione a ruolo straordinaria (pericolo di riscossione); la Corte ha ritenuto comunque irrilevante rispetto alla definitività prodotta dalla definizione art.15.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, art.14

    Richiamato dalla parte per censurare la natura dell'iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto irrilevante rispetto alla definitività del debito in forza della definizione.

  • art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    Norma richiamata nella doglianza processuale (impugnazioni in materia tributaria); la Corte ha esaminato i profili di ammissibilità e merito alla luce della definizione e della giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (introdotto dall'art.1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.228)

    Norma che ha legittimato l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dichiarato sussistente dalla Corte.

  • orientamenti giurisprudenziali (Cassazione)

    Costante giurisprudenza della Corte (richiamata in più pronunce) afferma che l'autotutela parziale non è impugnabile in quanto si risolve in una parziale revoca dell'atto impositivo e non costituisce un nuovo autonomo atto impositivo.

Massime di principio

  • L'autotutela parziale, essendo una parziale revoca dell'atto impositivo, in linea con la giurisprudenza della Cassazione non è impugnabile come nuovo atto impositivo.
  • La scelta della definizione agevolata ex art.15 D.Lgs. n.218/1997 comporta la rinuncia all'impugnazione e rende definitivo, nella misura definita, il debito; chi opta per tale definizione perde la possibilità di contestare quegli importi successivamente.
  • Se l'amministrazione nega lo scomputo di crediti perché risultano ceduti a terzi, il contribuente deve documentare tempestivamente l'inesistenza o l'irregolarità della cessione: una cessione valida esclude lo scomputo.
  • Prima di avvalersi della definizione agevolata occorre valutare attentamente l'impatto sulla possibilità di impugnare (conservare azioni giudiziarie) e verificare la completezza della posizione documentale sulle cessioni di crediti e sugli elementi di diritto avanzati.
  • In sede di impugnazione è opportuno distinguere profili di ammissibilità processuale (es. effetti della definizione) da questioni di merito; la Corte può pronunciarsi sull'inammissibilità quando il pagamento definisce il debito e priva il giudice del potere di sindacare.

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