Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 2028 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - TRANSFER PRICING - VALORE NORMALE TRANSAZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la determinazione del valore normale non può basarsi su valutazioni generiche o su comparazioni non adeguatamente documentate, ma richiede un confronto concreto con operazioni e prodotti similari e l'utilizzo di parametri oggettivi e verificabili. Il testo richiama la conformità a Cassazione n. 9709/2015, ma non indica l'esito processuale specifico né l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione, ai fini IRES e della disciplina del transfer pricing, del "valore normale" dei corrispettivi applicati nelle transazioni tra imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. Il valore deve essere ricostruito mediante un'attenta comparazione con beni o servizi aventi caratteristiche simili. I principali parametri di riferimento sono, in ordine, i listini e le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi; in mancanza, le mercuriali e i listini delle Camere di commercio nonché le tariffe professionali; infine, per beni o servizi soggetti a regolamentazione dei prezzi, i provvedimenti applicabili.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES e transfer pricing

    Nelle operazioni infragruppo, i corrispettivi devono essere valutati secondo il valore normale, ricostruito tramite un'analisi comparativa concreta e l'impiego di parametri oggettivi.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9709/2015

    La sentenza è richiamata a conferma del criterio secondo cui, per determinare il valore normale, occorre fare riferimento prioritariamente ai listini e alle tariffe del fornitore e, in subordine, a mercuriali, listini camerali, tariffe professionali o provvedimenti regolatori dei prezzi.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria o il contribuente devono fondare la determinazione del valore normale su un'analisi comparativa specifica, riferita a beni o servizi realmente similari.
  • Non è sufficiente indicare prezzi astratti o effettuare confronti con prodotti genericamente assimilabili: occorre considerare caratteristiche, condizioni contrattuali, quantità, mercato, funzioni svolte e rischi assunti.
  • La gerarchia dei parametri probatori privilegia i listini e le tariffe del fornitore; solo in mancanza o inadeguatezza di tali dati si ricorre a listini camerali, mercuriali, tariffe professionali o prezzi regolamentati.
  • La parte che propone una rettifica o contesta il valore applicato dovrebbe documentare la comparabilità dei dati utilizzati e spiegare perché il parametro prescelto sia attendibile.
  • In assenza di una comparazione precisa e verificabile, una ricostruzione induttiva del valore normale può risultare insufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.