Sentenza del 28/01/2015 n. 1552 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva presentato un'istanza di definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002 per gli anni d'imposta 1997-2002, versando somme inferiori a quelle dovute. In particolare, non aveva applicato la soglia minima di 200 euro per ciascun periodo d'imposta prevista per le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, con una carenza complessiva di 1.200 euro. I giudici di merito avevano ritenuto l'errore scusabile in ragione della buona fede della contribuente, ma l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che l'errore interpretativo sulla portata della norma non consentisse la regolarizzazione del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il mancato versamento della somma minima di 200 euro per ciascun periodo d'imposta costituisse una condizione ostativa alla definizione automatica. La soglia prevista dall'art. 9, comma 4, doveva essere rispettata in ogni caso e la sua omissione integrale impediva la stessa configurabilità del condono, senza possibilità di successiva regolarizzazione mediante un versamento integrativo. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 3
Disciplina la determinazione degli importi dovuti per la definizione automatica dei periodi d'imposta.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 4
in nessun caso... può risultare di ammontare inferiore a 200 Euro
Per le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, il pagamento minimo di 200 euro per ciascun periodo d'imposta è una condizione inderogabile della definizione automatica. Se tale soglia non viene rispettata, il condono non si perfeziona e non è possibile sanare successivamente l'omissione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 9
in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore
Consente la regolarizzazione del pagamento insufficiente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ufficio nei casi in cui l'errore sia scusabile. Secondo la Corte, tale meccanismo non è applicabile quando non sia stata rispettata una soglia minima inderogabile prevista per la definizione automatica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiamato in relazione alla rilevanza dell'errore scusabile nel processo tributario; non consente tuttavia di superare una condizione sostanziale inderogabile prevista dalla legge sul condono.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. La buona fede non è stata ritenuta sufficiente a rendere regolarizzabile il mancato pagamento della soglia minima richiesta per il perfezionamento del condono.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate e nei condoni fiscali, le soglie minime di pagamento previste espressamente dalla legge devono essere rispettate per ciascun periodo d'imposta e costituiscono normalmente condizioni di accesso al beneficio.
- La buona fede o l'errore interpretativo del contribuente non consentono di sanare l'inosservanza di una condizione essenziale e inderogabile del condono.
- La possibilità di integrare un pagamento insufficiente per errore scusabile opera solo quando la disciplina applicabile ammette effettivamente la regolarizzazione e non quando il pagamento mancante impedisce la formazione stessa della definizione agevolata.
- Prima di presentare un'istanza di condono o definizione agevolata occorre verificare separatamente, per ogni periodo d'imposta e per ogni categoria di contribuente, gli importi minimi obbligatori e le condizioni di perfezionamento.
- L'errore materiale riconoscibile e meramente esecutivo può essere distinto dall'errore interpretativo sulla portata della norma: quest'ultimo, soprattutto in presenza di una soglia minima espressa, non rende automaticamente ammissibile la regolarizzazione.
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