Prescrizioni del Garante n. 764 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato che lamentava sia chiamate promozionali indesiderate sia, soprattutto, il mancato riscontro da parte di Acquirente Unico S.p.A. a una richiesta di esercizio dei diritti. All’esito dell’istruttoria ha escluso elementi sufficienti per collegare con certezza il trattamento della Società alle telefonate commerciali, mentre ha ritenuto accertata la violazione degli artt. 12 e 15-22 GDPR per l’omesso riscontro e per la risposta successiva giudicata eccessivamente generica e poco intelligibile. È stata invece archiviata la contestazione relativa all’art. 29 GDPR, per aver la Società documentato adeguate attività formative e istruzioni al personale. In ragione della natura episodica del fatto e delle misure correttive avviate in corso di procedimento, il Garante ha adottato un ammonimento, senza irrogare sanzioni pecuniarie o ulteriori misure correttive.
Acquirente Unico S.p.A. – mancato riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti ex artt. 12 e 15-22 GDPR nel contesto del sistema informativo del mercato energetico
Acquirente Unico S.p.A. – mancato riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti e chiarimenti sul diritto di accesso
Il provvedimento riguarda Acquirente Unico S.p.A. ed è scaturito da un reclamo relativo, da un lato, a chiamate promozionali indesiderate in ambito energetico e, dall’altro, al mancato riscontro a un’istanza di esercizio dei diritti presentata dall’interessato. Il Garante ha svolto un’istruttoria articolata, con richieste di informazioni, memorie difensive e audizione del titolare.
Origine del procedimento e sviluppi istruttori
L’interessato aveva lamentato la ricezione di numerose telefonate commerciali dopo l’attivazione di una nuova fornitura energetica e aveva contestualmente segnalato di non aver ottenuto risposta alla richiesta rivolta ad Acquirente Unico il 29 ottobre 2024, con cui chiedeva di conoscere quali dati fossero conservati, come fossero trattati e con chi fossero condivisi. La richiesta riguardava l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 17, 18 e 21 GDPR.
Il Garante ha chiesto chiarimenti ad Acquirente Unico, che ha illustrato il funzionamento del Sistema Informativo Integrato (SII), i dati accessibili dagli operatori del mercato energetico e le modalità di consultazione. La Società ha poi ammesso che la richiesta dell’interessato, per una svista materiale, non era stata correttamente instradata nei processi interni, e ha prodotto la propria policy sulla gestione dei diritti, il regolamento del SII, le misure di sicurezza e i piani di formazione.
Valutazioni sulla doglianza relativa alle chiamate promozionali
Sul versante delle telefonate indesiderate, il Garante non ha ritenuto acquisiti elementi sufficienti per affermare con ragionevole certezza un nesso di causalità tra il trattamento di Acquirente Unico e i contatti promozionali ricevuti dall’interessato. Ha osservato che i soggetti che avevano consultato i dati in prossimità delle operazioni di switching risultavano legittimati in ragione dei rapporti contrattuali con l’interessato. Per tale profilo l’Autorità ha riservato ulteriori accertamenti, senza adottare una misura finale.
Violazione del diritto di accesso e degli obblighi di riscontro
Il nucleo del provvedimento riguarda invece il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti. Il Garante ha ritenuto che il titolare avesse violato gli artt. 12 e da 15 a 22 GDPR, poiché non ha fornito tempestivamente una risposta completa e soddisfacente a un’istanza completa in tutti i suoi elementi, trasmessa con modalità idonee a garantirne la ricezione legale.
L’Autorità ha escluso che potessero valere, come esimenti, sia la precedente interlocuzione con lo Sportello del Consumatore sia il richiamo a disguidi organizzativi interni. In particolare, ha rilevato che il diritto di accesso non è soggetto a formalità particolari e che il titolare deve comunque riscontrare la richiesta, a prescindere dal canale utilizzato.
Trasparenza, intelligibilità e qualità del riscontro
Il Garante ha inoltre censurato la qualità della risposta fornita successivamente all’interessato, ritenendola troppo tecnica e generica per consentire una piena comprensione delle modalità di trattamento e dei soggetti che avevano avuto accesso ai dati. Pur riconoscendo la legittimità, in chiave di minimizzazione, di non indicare i nominativi delle singole persone fisiche che avevano consultato i dati, l’Autorità ha sottolineato che il riscontro deve essere espresso con linguaggio semplice e chiaro, in modo conciso, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, come impone l’art. 12 GDPR.
Nel motivare tale conclusione, il Garante ha richiamato anche il Considerando 58 GDPR e le Linee guida EDPB 1/2022 sul diritto di accesso, evidenziando che l’interessato deve essere posto in grado di comprendere il trattamento e di verificare la liceità dell’uso dei propri dati.
Archiviazione della contestazione sull’art. 29 GDPR
Diverso l’esito sul fronte dell’art. 29 GDPR. L’Autorità ha infatti ritenuto superata la contestazione relativa agli obblighi di istruzione e formazione delle persone autorizzate al trattamento, prendendo atto che Acquirente Unico aveva documentato aggiornamenti procedurali e interventi formativi ripetuti in materia di protezione dei dati personali e gestione delle istanze degli interessati. Per questo profilo è stata disposta l’archiviazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del regolamento interno n. 1/2019.
Provvedimento finale e effetti
Alla luce dell’istruttoria, il Garante ha:
- archiviato la contestazione relativa all’art. 29 GDPR;
- rivolto ad Acquirente Unico S.p.A. un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti, con violazione degli artt. 12 e da 15 a 22 GDPR.
Non sono state irrogate sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive, in considerazione della natura episodica della violazione, del comportamento collaborativo del titolare e delle misure rimediali già avviate nel corso del procedimento. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e la sua annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo presentato il 23 gennaio 2025 da un interessato che lamentava di ricevere continue telefonate per offerte di gas ed energia e di non aver ottenuto riscontro da Acquirente Unico a una precedente istanza sui propri dati personali. L’istanza di esercizio dei diritti, documentata agli atti, era stata presentata il 29 ottobre 2024 ai sensi degli artt. 15, 17, 18 e 21 GDPR.
Istruttoria e chiarimenti di Acquirente Unico
A seguito delle richieste di informazioni del Garante, Acquirente Unico ha descritto il funzionamento del Sistema Informativo Integrato (SII), i soggetti che possono accedere ai dati delle forniture e le modalità di consultazione. Ha poi ammesso che l’istanza dell’interessato non era stata correttamente instradata nei processi aziendali per una svista materiale e ha prodotto la policy interna sulla gestione dei diritti, il regolamento del SII, le misure di sicurezza e i piani formativi 2024-2025.
Esito sulla doglianza relativa alle chiamate promozionali
L’Autorità ha rilevato che, allo stato degli atti, non erano emersi elementi sufficienti per accertare con ragionevole certezza un nesso causale tra il trattamento effettuato da Acquirente Unico e le chiamate promozionali ricevute dall’interessato. Ha quindi riservato a tale profilo ulteriori accertamenti, senza adottare una misura sanzionatoria o correttiva specifica.
Violazione degli obblighi sul riscontro alle istanze degli interessati
Il Garante ha ritenuto che il mancato riscontro tempestivo e satisfattivo all’istanza, presentata in forma completa e trasmessa via PEC, integri una violazione degli artt. 12 e 15-22 GDPR. La giustificazione basata su disguidi organizzativi e su una precedente interlocuzione con lo Sportello del Consumatore è stata giudicata non idonea a escludere l’inadempimento, anche perché la normativa non impone formalità particolari per l’esercizio dei diritti.
Insufficienza del riscontro fornito e principio di trasparenza
L’Autorità ha osservato che anche i chiarimenti poi forniti all’interessato risultavano eccessivamente tecnici e generici, tali da non consentire una piena comprensione delle modalità di trattamento e dei soggetti che avevano avuto accesso ai dati. È stato richiamato l’art. 12 GDPR, che impone comunicazioni concise, trasparenti, intelligibili, facilmente accessibili e in linguaggio semplice e chiaro, nonché il Considerando 58 e le Linee guida EDPB 1/2022 sul diritto di accesso.
Archiviazione della contestazione ex art. 29 GDPR
La contestazione relativa all’art. 29 GDPR è stata archiviata. Il Garante ha preso atto che Acquirente Unico aveva documentato attività di aggiornamento delle procedure interne e numerose iniziative formative in materia privacy e gestione delle istanze degli interessati, ritenendo quindi superato il profilo relativo a istruzioni e formazione delle persone autorizzate.
Provvedimento finale
In conclusione, il Garante ha archiviato la contestazione sull’art. 29 GDPR e ha rivolto ad Acquirente Unico un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per il mancato riscontro all’istanza dell’interessato, senza applicare sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento e la sua annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 18 dic 2025Prescrizioni del Garante n. 767 del 18/12/2025
- Provvedimento · 18 dic 2025Deliberazione n. 777 del 18/12/2025
- Provvedimento · 18 dic 2025Prescrizioni del Garante n. 751 del 18/12/2025
- Provvedimento · 18 dic 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 754 del 18/12/2025
- Provvedimento · 18 dic 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 755 del 18/12/2025
- Provvedimento · 18 dic 2025Provvedimenti n. 789 del 18/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →