Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11092/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in sostituzione di persona e truffa. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale, sostenendo sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che la censura mira a ottenere una rilettura degli elementi di fatto e una nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e giuridicamente corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che il motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea ai poteri del giudice di legittimità. Ha quindi disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, ciascuno o comunque complessivamente secondo il dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato solo come norma di concorso di persone nei reati contestati

  • art. 494 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto di condanna confermata

  • art. 640 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto di condanna confermata

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una doglianza che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Quando la sentenza impugnata espone in modo coerente e privo di vizi logici le ragioni del convincimento, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura degli elementi probatori a quella del giudice di merito.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul vizio motivazionale non consente una rilettura autonoma del compendio fattuale, essendo riservata al giudice di merito la valutazione esclusiva degli elementi di prova.
  • Il ricorso che si risolva nella contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito è inammissibile se non indica un effettivo errore di diritto o una reale illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.